09/01/2026
Art. 1Art. 17Art. 79Art. 154

Revoca dell'aggiudicazione per carenza di requisiti minimi: legittimità degli atti di esclusione e della nuova gara nella procedura Hera S.p.A. – Servizi di autospurgo Area Ravenna

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Emilia-Romagna ha respinto i ricorsi proposti da Castiglia S.r.l. e Venturi Autospurghi S.r.l. contro la revoca dell’aggiudicazione di una gara bandita da Hera S.p.A. per servizi di pulizia e manutenzione fognaria. Il Tribunale ha ritenuto legittimi i provvedimenti di esclusione di entrambi gli operatori economici per il mancato possesso, già al momento della presentazione dell’offerta, dei requisiti minimi tecnici e delle dotazioni strumentali previsti dal capitolato. Non sono stati accolti nemmeno i motivi aggiunti relativi all’indizione di una nuova gara, né i ricorsi incidentali. Le spese sono poste a carico delle società ricorrenti nei confronti di Hera.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sul riscontro oggettivo che sia Castiglia S.r.l. (aggiudicataria poi esclusa) sia Venturi Autospurghi S.r.l. (seconda classificata) non fossero in possesso, già al momento della presentazione dell’offerta, dei mezzi con le caratteristiche minime richieste dalla lex specialis di gara (capitolato e disciplinare). Il Collegio ha chiarito che i requisiti minimi, come espressamente indicato negli atti di gara, sono condizioni di partecipazione e non di mera esecuzione, e la loro carenza non può essere sanata né postuma né attraverso una interpretazione estensiva del principio di equivalenza tecnica. La stazione appaltante ha correttamente esercitato il potere di autotutela (revoca dell’aggiudicazione e dichiarazione di gara infruttuosa) in quanto sorretta da interesse pubblico al rispetto delle regole di gara e alla par condicio. La successiva indizione di una nuova gara su basi più ampie è stata ritenuta un legittimo esercizio di discrezionalità per favorire la concorrenza e l’efficienza, senza ledere l’affidamento dei concorrenti esclusi. I ricorsi incidentali, volti ad escludere i concorrenti avversi, sono stati dichiarati improcedibili, risultando entrambe le offerte delle ricorrenti infondate nel merito.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

L’articolo 1, che sancisce il principio del risultato, è richiamato per chiarire che il fine delle procedure di gara è l’individuazione del miglior offerente nel rispetto della qualità, della tempestività e dell’interesse pubblico. Il TAR ne limita l’applicazione a criterio interpretativo secondario: non può, infatti, sanare il mancato possesso dei requisiti minimi di partecipazione, che sono essenziali per garantire il risultato perseguito ovvero una prestazione qualitativamente conforme alle esigenze pubbliche.

Articolo 17

L’articolo 17 è richiamato in relazione alle fasi procedurali dell’affidamento: la sentenza sottolinea il rispetto della scansione delle diverse fasi della procedura (presentazione delle offerte, verifica dei requisiti, aggiudicazione e, solo poi, stipula del contratto). Il TAR conferma che la verifica della rispondenza dei mezzi ai requisiti tecnici poteva essere effettuata dalla stazione appaltante anche dopo la presentazione delle offerte e prima della stipula, come previsto dagli atti di gara e in aderenza all’art. 17.

Articolo 79

L’articolo 79, sulle specifiche tecniche, è centrale poiché il giudizio verte sulla conformità tecnica dei mezzi offerti rispetto alle specifiche del capitolato e del relativo allegato tecnico. Il TAR precisa che il principio di equivalenza può essere invocato solo ove vi sia effettiva corrispondenza tecnico-funzionale, mentre difformità dimensionali e prestazionali rilevanti (come nel caso di specie) non sono sanabili né assimilabili tramite il solo richiamo formale all’equivalenza.

Articolo 154

L’articolo 154 sugli accordi quadro è stato richiamato con riferimento alla legittima scelta della stazione appaltante di indire una nuova procedura dopo l’infruttuosità della precedente, sempre nel rispetto dei principi di parità di trattamento e concorrenza. Il TAR ha ritenuto che la modifica dei requisiti nel nuovo bando, volta ad aumentare la platea dei partecipanti, fosse conforme ai principi di efficienza e non lesiva dei diritti delle imprese escluse dalla prima procedura.

Articoli di riferimento