09/07/2026
Art. 1Art. 3Art. 10Art. 57Art. 94Art. 95Art. 100Art. 101Art. 108Art. 187

Rigetto del ricorso contro l'aggiudicazione del servizio di distribuzione automatica presso la Regione Emilia-Romagna: CAM, soccorso istruttorio e discrezionalità tecnica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso di Buonristoro S.p.A. contro l'aggiudicazione a Gruppo Illiria S.p.A. della concessione per la gestione di distributori automatici presso le sedi della Regione. Buonristoro lamentava la mancata esclusione dell'aggiudicataria per presunta inosservanza dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), la mancata attivazione del soccorso istruttorio e l'assegnazione errata dei punteggi tecnici. Il TAR ha ritenuto che la verifica CAM possa avvenire anche in fase di esecuzione e che l'incompletezza (non la mancanza) della documentazione CAM non implica automatica esclusione, in ossequio ai principi di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis. Inoltre, ha escluso che il soccorso istruttorio avrebbe cambiato l'esito della gara e ha riconosciuto la discrezionalità tecnica della Commissione nella valutazione delle offerte.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta tre principali questioni: 1) la doverosità o meno dell'esclusione per difformità o incompletezza rispetto ai CAM; 2) la doverosità del soccorso istruttorio per integrare l'offerta; 3) la correttezza nell’attribuzione dei punteggi tecnici. Sulla prima questione, il TAR chiarisce che secondo l'orientamento recente la verifica della conformità ai CAM (quando elemento essenziale dell’offerta) può essere demandata alla fase esecutiva. La mera incompletezza della relazione CAM sull'offerta di alcuni prodotti non giustifica l'esclusione, a meno che non sia del tutto omessa, per rispetto dei principi di tassatività delle cause di esclusione (art. 10) e favor partecipationis (art. 3). Per la seconda questione, ritiene che anche se fosse stato attivato soccorso istruttorio per chiarimenti, ciò non avrebbe incrementato il punteggio tecnico della ricorrente, poiché riguardava un requisito minimo e non elementi premianti. Sulla terza questione, sottolinea il principio di ampia discrezionalità della Commissione nella valutazione tecnica, limitando il sindacato giurisdizionale ai casi di evidente irragionevolezza o abnormità, non riscontrabili nel caso di specie. In conclusione, il TAR respinge il ricorso, compensando le spese, e ribadisce centralità dei principi di risultato, buon andamento e tassatività delle cause di esclusione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Invocato per sostenere una lettura sostanziale e orientata al risultato dell'intera disciplina degli appalti, favorendo il miglior esito dell’affidamento e della concorrenza tra operatori, anche nell’interpretazione restrittiva delle cause di esclusione e nella valorizzazione della sostanza dell’offerta rispetto agli aspetti formali.

Articolo 3

Rilevante per l’affermazione del principio del favor partecipationis: il TAR ne valorizza il ruolo per escludere l’applicazione di automatismi espulsivi non previsti espressamente dal Codice o dalla legge di gara, favorendo l’accesso e la competizione degli operatori economici.

Articolo 10

Interpretato a tutela della tassatività delle cause di esclusione e del divieto di esclusioni non previste specificamente dal Codice; la mancata dichiarazione CAM per alcuni prodotti non integra una causa tipica di esclusione e non può comportare l’espulsione automatica del concorrente.

Articolo 57

Richiamato per chiarire la natura cogente dei CAM e la loro finalità di promozione della sostenibilità ambientale; tuttavia, la verifica del rispetto dei CAM può avvenire anche in sede di esecuzione, non necessariamente nella fase di gara, salvo diversamente e chiaramente disposto dalla lex specialis.

Articolo 94

Centrale per richiamare il principio di tassatività delle cause di esclusione automatica: il TAR sottolinea che l’esclusione può avvenire solo per le fattispecie tassative indicate, non per mere omissioni o incompletezze non essenziali nell’offerta.

Articolo 95

Considerato ai fini degli illeciti professionali e delle altre cause di esclusione non automatica: il TAR evidenzia che solo la violazione di obblighi gravi e accertati può comportare un’esclusione discrezionale, non una mera difformità non sostanziale.

Articolo 100

Rilevante in relazione ai requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara; la discussione sulla documentazione CAM concerne la corretta individuazione e valutazione dei requisiti tecnico-professionali richiesti.

Articolo 101

Centrale nel rigettare la doglianza sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio: il TAR precisa che il soccorso istruttorio non si applica ai contenuti sostanziali dell’offerta tecnica ed economica, bensì solo a irregolarità formali o chiarimenti che non comportino una modifica dell’offerta.

Articolo 108

Rilevante per la corretta applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per la legittimità dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti dalla lex specialis; la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica della Commissione.

Articolo 187

Rappresenta la base normativa per la procedura negoziata senza bando adottata dalla Regione Emilia-Romagna, legittimando la scelta della modalità di affidamento per un contratto di concessione di valore inferiore alla soglia europea.

Articoli di riferimento