10/11/2025
Art. 71Art. 108Art. 193Art. 194Art. 195

Improcedibilità del ricorso avverso la proroga tecnica e la revoca della gara per la gestione impianti pubblicitari bus a Ferrara per sopravvenuta carenza di interesse

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Emilia Romagna ha dichiarato improcedibile il ricorso di Avip Italia S.r.l., che contestava la proroga tecnica e la revoca della gara per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione pubblicitaria e manutenzione degli impianti di attesa bus del Comune di Ferrara. L'interesse al ricorso è venuto meno a seguito della presentazione di una proposta di project financing ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 36/2023, l'avvio di apposita istruttoria e l'indizione di una futura procedura comparativa alla quale anche la ricorrente potrà partecipare. Le spese sono state compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza esamina il ricorso presentato da Avip Italia S.r.l. contro una determinazione comunale che, anziché procedere con la gara aperta per la concessione dei servizi pubblicitari e di manutenzione degli impianti bus, aveva disposto una proroga tecnica del contratto in essere e avviato la valutazione di una proposta di partenariato pubblico-privato (PPP) tramite finanza di progetto. La società ricorrente contestava l'illegittimità della proroga, la mancata applicazione delle procedure di evidenza pubblica obbligatorie e la revoca della precedente gara, lamentando violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. Tuttavia, nel corso del giudizio, la proposta di project financing è stata formalizzata da un operatore economico ed è stata dichiarata di pubblico interesse dall'ente, che avvierà una procedura comparativa per scegliere il concessionario. Data la sopravvenienza di questi atti, la determinazione impugnata perde rilevanza e l'interesse della ricorrente viene meno, poiché sarà comunque garantita una procedura di gara aperta cui potrà partecipare. Non vi è inoltre domanda risarcitoria specifica. Il ricorso viene quindi dichiarato improcedibile.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

Viene citato perché la ricorrente contesta la revoca della gara pubblica indetta ex art. 71 (procedura aperta), sostenendo la violazione delle regole sulla trasparenza e sulla concorrenza in quanto è stato deciso di sospendere la procedura aperta in favore di una proroga tecnica. Il Tribunale ritiene però che la decisione del Comune sia stata superata dagli atti sopravvenuti che comunque garantiscono una selezione comparativa pubblica.

Articolo 108

Richiamato dalla ricorrente per sottolineare che l'aggiudicazione avrebbe dovuto avvenire secondo criteri oggettivi di economicità, qualità e trasparenza propri delle procedure di gara. Anche tale doglianza viene superata dagli sviluppi sopravvenuti (project financing e nuova procedura comparativa) che assicurano il rispetto dei criteri di selezione e aggiudicazione previsti dal Codice.

Articolo 193

Centrale nella motivazione della sentenza: la procedura di project financing avviata ai sensi dell'art. 193 rappresenta lo strumento tramite cui il Comune procede ora all'affidamento in concessione, previa valutazione di pubblico interesse e indizione di una futura gara comparativa aperta anche alla ricorrente. Questo sviluppo determina la perdita di attualità dell'interesse al ricorso.

Articolo 194

Richiamato incidentalmente in riferimento alla proposta di project financing, la cui disciplina richiede la costituzione di una società di scopo da parte dell’aggiudicatario, garantendo trasparenza e tracciabilità nell’esecuzione della concessione. La citazione serve a confermare che il percorso seguito dal Comune è conforme ai meccanismi previsti per le concessioni in PPP.

Articolo 195

Cita la possibilità per la futura società di scopo aggiudicataria di emettere obbligazioni e garantire il finanziamento dell’opera/servizio, a ulteriore riprova che la disciplina seguita è quella propria della finanza di progetto, che culminerà comunque in una gara aperta e trasparente.

Articoli di riferimento