Annullamento della gara CINECA per carenze nella lex specialis e nella qualificazione del contratto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna ha accolto il ricorso di Recrytera S.r.l. contro la gara bandita da CINECA per affidare il servizio di gestione e organizzazione di test center per i concorsi di ammissione a corsi di laurea magistrale a ciclo unico in inglese. La gara è stata annullata per vari vizi, tra cui la mancata indicazione di modalità chiare per dimostrare la disponibilità delle sedi estere, l'assenza di clausole sociali obbligatorie, e la erronea qualificazione del contratto come appalto invece di concessione. Al contrario, sono stati respinti motivi riguardanti la mancata suddivisione in lotti, l’assenza di requisiti economico-finanziari e la qualificazione della piattaforma di pagamento. Le doglianze riguardanti la graduatoria e l’aggiudicazione sono state assorbite. La domanda di risarcimento danni è stata respinta poiché l’annullamento della gara ha già soddisfatto l’interesse della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che la lex specialis deve contenere criteri di valutazione chiari e modalità oggettive, specialmente quando tali criteri influenzano l'aggiudicazione della gara. In particolare, non è accettabile che la disponibilità delle sedi estere sia valutata senza comprova alla presentazione dell’offerta, poiché ciò compromette la par condicio dei concorrenti e la trasparenza. Inoltre, l’obbligo di inserire clausole sociali per la tutela del personale impiegato nelle prestazioni non intellettuali è inderogabile. Sul piano contrattuale, il fatto che il corrispettivo vari in relazione al numero di iscritti e che l’operatore economico debba sopportare il rischio di gestione ha fatto qualificare il contratto come concessione e non come appalto, con conseguenze importanti in termini di disciplina applicabile. Infine, il Tribunale ha affermato che, essendo la gara annullata per vizi sostanziali, non può essere riconosciuto un risarcimento per perdita di chance, mancando prove che la ricorrente avrebbe potuto partecipare con successo a una gara corretta.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è stato richiamato per spiegare i presupposti e i limiti dell’esecuzione anticipata e in via d’urgenza del contratto, che la lex specialis aveva prevista ma solo in conformità ai casi espressi dalla norma stessa. La sentenza conferma che la verifica dei presupposti deve avvenire concretamente nel provvedimento specifico, non già astrattamente nel bando.
L’articolo è stato citato per l’impostazione generale delle procedure di affidamento e per i poteri della stazione appaltante riguardo l’esecuzione anticipata o in via d’urgenza. È stato utilizzato per confermare la legittimità di tali istituti qualora rispettino le condizioni previste e per evidenziare la pubblicità e trasparenza nella comunicazione degli esiti di gara.



