Legittimità dell’aggiudicazione per la gara di trasporto interno pazienti AUSL Romagna: interpretazione delle cause di esclusione e verifica della congruità offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso di Dussmann Service S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara per il servizio di accompagnamento e trasporto interno pazienti all’RTI Copura/Formula Servizi da parte dell’AUSL Romagna. Secondo il TAR, le presunte carenze nell’offerta economica e nelle giustificazioni preventive presentate dall’aggiudicataria non costituivano motivo di esclusione, alla luce del Disciplinare e dei principi del Codice degli Appalti. Inoltre, la stazione appaltante ha correttamente valutato la congruità del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza, non essendo emersa un’evidente anomalia nell’offerta. È stata riconosciuta l’ampia discrezionalità della stazione appaltante nelle verifiche di anomalia, non sindacabile in assenza di manifesta irragionevolezza.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta diversi profili critici sollevati da Dussmann, tra cui la presunta incompletezza della documentazione economica dell’aggiudicataria, l’incoerenza tra dichiarazioni sul personale e costi offerti, la sottostima degli oneri di sicurezza e la mancata attivazione delle procedure di verifica di congruità e di anomalia dell’offerta. Il TAR sottolinea che la lex specialis (Disciplinare di gara) va letta in modo sistematico e in coerenza con i principi del favor partecipationis e della tassatività delle clausole escludenti, così da non escludere un concorrente se la violazione non è chiaramente prevista come motivo di esclusione. Inoltre, è ritenuto corretto, sulla base di dati fattuali e giurisprudenza, il confronto basato sulle ore lavorate (più che sul numero complessivo del personale) per la valutazione della congruità della manodopera e degli oneri per la sicurezza. Infine, la discrezionalità della stazione appaltante nella verifica di anomalia è piena e sindacabile solo se manifestamente illogica o irragionevole, condizione non riscontrata nel caso concreto. Per tali ragioni, il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione a Copura.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è stato richiamato per ribadire che le decisioni della stazione appaltante devono tendere al miglior esito dell’affidamento, con attenzione a trasparenza, concorrenza e legalità. Il TAR ha valutato la correttezza dell'operato della stazione appaltante proprio rispetto a questi parametri generali.
L’accesso al mercato e la tutela della concorrenza sono stati portati a fondamento dell’interpretazione sistematica della lex specialis, privilegiando un approccio che non restringa ingiustificatamente la platea dei partecipanti tramite previsioni escludenti non tassative.
Richiamato marginalmente in relazione al rispetto delle modalità di gara, garantendo che le procedure elettroniche e le offerte siano valutate secondo regolamentazione trasparente e predeterminata.
Invocato tra i principi affermati dalla ricorrente sull’importanza della progettazione dettagliata e dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, ma per il TAR il rispetto dei livelli e contenuti di progettazione non risultava compromesso dall’operato della Commissione giudicatrice.
Rilevato per la questione del rispetto del personale e degli oneri di sicurezza, il TAR ha valutato che l’aggiudicataria, in conformità alle clausole sociali e alle tutele previste, avesse rispettato le prescrizioni normative e dei CCNL di settore.
Centrale nel caso di specie, l’articolo è stato invocato come base per la legittimità dell’esclusione automatica solo quando le offerte siano effettivamente inammissibili ex lege o lex specialis; la violazione contestata dal ricorrente non rientrava tra le cause espressamente tassative di esclusione.
Riguarda la correttezza formale delle offerte e della documentazione presentata. Il TAR ha ritenuto che Copura avesse validamente compilato ed allegato i documenti richiesti, non configurandosi una lacuna tale da giustificare l’esclusione.
L'aggiudicazione è stata confermata in quanto l’offerta era rispondente ai criteri di valutazione qualitativa e quantitativa previsti dai documenti di gara, con congruo equilibrio tra qualità e prezzo.
La ricorrente chiedeva la verifica di anomalia ex art. 110; il TAR ha stabilito che la stazione appaltante ha ampia discrezionalità nell’attivarla, specie quando non è obbligatoria, e che nel caso concreto tale verifica non era necessaria in assenza di elementi manifestamente anomali.



