Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione di gara per gestione ausili protesici: conferma della discrezionalità tecnica e correttezza procedurale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso di Lartotecnica s.r.l. che chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara pubblica riguardante la gestione triennale degli ausili protesici per disabili, assegnata alla società LGR Medical Services s.r.l. La ricorrente contestava vari aspetti della valutazione tecnica delle offerte e la mancata esclusione di LGR per un precedente scioglimento contrattuale. Il Tribunale ha ritenuto legittime e motivate le valutazioni tecniche operate dalla commissione di gara, ha escluso l’applicazione dell’illecito professionale alla LGR in quanto la risoluzione del contratto era consensuale e non per inadempimento, e ha confermato la correttezza formale e sostanziale della procedura di gara.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza conferma che nelle gare pubbliche il giudizio tecnico della commissione su offerte complesse beneficia di ampia discrezionalità e può essere sindacato solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o assenza di motivazione. Il Tribunale ha verificato che la commissione ha adeguatamente motivato l’assegnazione dei punteggi dei criteri di valutazione, anche in relazione alla disponibilità delle strutture offerte, alle proposte innovative e all’organizzazione logistica. Inoltre è stato chiarito che la risoluzione consensuale di un precedente contratto non configura illecito professionale grave ai sensi dell’art. 98 del Codice degli Appalti, e dunque non giustifica l’esclusione automatica del concorrente. Infine, la sentenza ha sottolineato la legittimità della modalità collegiale di valutazione senza verbalizzazione individuale dei singoli commissari, in assenza di specifiche previsioni nella lex specialis, consolidando il principio secondo cui la decisione finale della commissione rappresenta la sintesi delle valutazioni singole. Nel complesso, la pronuncia tutela la stabilità delle procedure di affidamento pubblico e ribadisce i confini del sindacato giurisdizionale sul merito tecnico.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è stato richiamato per contestare la mancata esclusione di LGR Medical Services s.r.l. dalla gara, in ragione di un precedente contratto risolto consensualmente. Il Tribunale ha spiegato che l’illecito professionale grave contemplato dall’art. 98, e che giustifica l’esclusione, si applica solo in caso di risoluzione per inadempimento o condanne per gravi irregolarità. Poiché la risoluzione citata era consensuale e non dovuta a inadempimento, LGR non ha commesso illecito professionale e la sua partecipazione è legittima.



