12/12/2025
Art. 94Art. 95Art. 104Art. 128

Esclusione dalla gara d'appalto per servizi alla persona: legittimità del divieto di avvalimento

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso proposto dall’Associazione Humanitas Onlus contro l’esclusione da una gara per l’affidamento di servizi di accoglienza per cittadini stranieri. L’esclusione è stata ritenuta legittima perché, secondo la lex specialis di gara e la disciplina dell’art. 128 del Codice degli Appalti, non è consentito l’avvalimento nei servizi alla persona. Il ricorso è stato considerato infondato, non essendo la clausola di esclusione arbitraria, ma fondata su una previsione normativa specifica che prevale sulle regole generali sull’avvalimento.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che negli appalti aventi a oggetto servizi alla persona, come quello per accoglienza e assistenza ai richiedenti asilo, si applica uno speciale regime previsto dall'art. 128 D.Lgs. n. 36/2023. Questo articolo restrittivo richiama esplicitamente solo alcune norme del Codice degli appalti e non include l’articolo 104, cioè la disciplina dell’avvalimento. Pertanto, i concorrenti non possono utilizzare l’istituto dell’avvalimento per acquisire i requisiti mancanti di partecipazione in tali tipologie di gare. L’esclusione della ricorrente non è, quindi, il risultato di una clausola arbitraria della stazione appaltante, ma è la conseguenza della normativa stessa che regola gli appalti di servizi alla persona. Il Tribunale aggiunge che il modello di patto di integrità che menzionava l’avvalimento era un modello standard, non predisposto specificamente per questa gara. Ne consegue che la domanda dell’Associazione Humanitas Onlus, essendo infondata e priva di interesse attuale (non essendo stata impugnata l’aggiudicazione), deve essere respinta.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

Il ricorrente ha affermato che la sua esclusione non rientrava tra le cause tassative di esclusione automatica previste dall’articolo 94. Tuttavia, il TAR ha chiarito che l’esclusione non dipendeva da una nuova o indebita causa di esclusione bensì dall’applicazione della disciplina speciale per i servizi alla persona.

Articolo 95

Analogamente all’art. 94, la difesa della ricorrente ha evocato anche l’art. 95 sulle cause di esclusione non automatica, sostenendo che l’avvalimento non costituisse una causa legittima di esclusione. Il TAR ha respinto questa tesi, ritenendo che il fondamento dell’esclusione sia la speciale disciplina del settore e non una causa ulteriormente aggiunta dalla stazione appaltante.

Articolo 104

L’articolo 104 disciplina l’avvalimento, ma il TAR ha evidenziato che, per espressa volontà del legislatore (art. 128), tale istituto non è applicabile agli appalti di servizi alla persona, non essendo richiamato tra le disposizioni applicabili. Di conseguenza, l’avvalimento non poteva essere utilizzato come strumento per ottenere i requisiti in questa specifica gara.

Articolo 128

È la norma cardine della decisione: l’art. 128 individua la disciplina di affidamento dei servizi alla persona e limita l’applicazione a specifici articoli del Codice degli appalti. Non includendo l’art. 104 tra questi, la norma esclude l’ammissibilità dell’avvalimento nelle relative gare, legittimando la decisione della stazione appaltante e il provvedimento di esclusione impugnato.

Articoli di riferimento