Accesso agli atti di gara e bilanciamento tra trasparenza e segreti tecnici: AIMAG vs. Jcoplastic
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Emilia Romagna ha accolto il ricorso della seconda classificata Jcoplastic s.p.a., annullando il diniego di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria Eurosintex s.p.a. e ordinando alla stazione appaltante AIMAG S.p.A. di riesaminare la richiesta di accesso. Il diniego era avvenuto senza un adeguato bilanciamento tra l’esigenza di trasparenza e la tutela di eventuali segreti tecnici o commerciali addotti dall’aggiudicataria.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza stabilisce che il diritto di accesso agli atti di gara da parte dei concorrenti, funzionale alla tutela giudiziaria dei propri interessi, non può essere limitato sulla base di mere opposizioni dell’aggiudicatario non motivate e non bilanciate dalla stazione appaltante. Il TAR ribadisce che la stazione appaltante ha l’obbligo di effettuare un concreto bilanciamento tra le esigenze di riservatezza (segreti tecnici/commerciali) e quelle di trasparenza e difesa dei concorrenti. L’accesso può essere negato solo ove sussistano effettive e comprovate ragioni di segretezza, specificatamente individuate; in mancanza, prevale il diritto di accesso alla documentazione richiesta. Inoltre, la decorrenza dei termini per impugnare l’aggiudicazione parte dalla conoscenza effettiva dei documenti rilevanti, che non può essere ostacolata da una mancata ostensione degli atti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 è stato richiamato per chiarire che l’accesso agli atti delle procedure di gara è la regola e può essere limitato solo per motivi motivati di segretezza tecnica o commerciale. Il TAR ha censurato AIMAG S.p.A. per non aver motivato in concreto il diniego di accesso, ribadendo che la regola generale è la trasparenza, con possibilità di oscuramento solo di specifiche parti qualora sussistano comprovate ragioni di segretezza, che devono però essere valutate e bilanciate dalla stazione appaltante.
L’articolo 36 è stato applicato sia in riferimento alle modalità procedurali di accesso agli atti (con obbligo di pubblicazione delle offerte sulla piattaforma digitale) sia riguardo ai termini e alle modalità di impugnazione del diniego di accesso. La sentenza ha chiarito che la ricorrente ha correttamente seguito il rito ordinario di accesso dopo la reiezione della sua domanda, e che i termini per impugnare l’aggiudicazione decorrono solo dalla piena conoscenza degli atti rilevanti.
È stato richiamato per chiarire quando decorrono i termini decadenziali per l’impugnazione degli atti di gara: il termine inizia solo quando il concorrente ha conoscenza effettiva degli atti lesivi, cioè dal giorno in cui gli atti sono messi a sua disposizione. Questo principio permette di evitare ricorsi “al buio” e assicura la tutela effettiva delle parti, come stabilito da consolidata giurisprudenza e ribadito nella sentenza.



