17/04/2026
Art. 35Art. 36Art. 71Art. 90

Accesso integrale all’offerta tecnica dell’aggiudicataria in gara pubblica: annullamento del parziale oscuramento per carenza di motivazione e tutela dell’interesse difensivo della seconda classificata

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Emilia Romagna ha accolto il ricorso della Sapidata S.p.A., seconda classificata in una gara pubblica, annullando la decisione del Comune di Cesenatico che aveva accolto integralmente la richiesta dell’aggiudicataria Maggioli S.p.A. di oscurare ampie parti della propria offerta tecnica per presunti segreti tecnici/commerciali. Il TAR ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad accedere in modo integrale all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ritenendo che la motivazione e la prova del segreto addotta da Maggioli S.p.A. fosse generica e che la stazione appaltante non avesse adeguatamente istruito e motivato il sacrificio dell’interesse conoscitivo legato alle esigenze difensive di Sapidata S.p.A.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il delicato bilanciamento tra il principio di trasparenza nelle procedure ad evidenza pubblica e la tutela dei segreti tecnici e commerciali nei contratti pubblici. I giudici hanno rilevato che l’aggiudicataria ha richiesto l’oscuramento di intere sezioni dell’offerta tecnica motivando in modo troppo generico (richiamo al 'know-how' e potenziale vantaggio competitivo) e senza fornire prova specifica o circostanziata dei presunti segreti. La stazione appaltante ha accolto acriticamente tali richieste senza una propria valutazione, omettendo di valutare se le esigenze di difesa della seconda classificata (Sapidata S.p.A.) non dovessero invece prevalere, vista la necessità di verificare la correttezza della valutazione e dei punteggi attribuiti in relazione a parti decisive delle offerte. In assenza di un’adeguata istruttoria e motivazione, il principio di trasparenza e il diritto di difesa devono prevalere su quello di riservatezza. Di conseguenza, il TAR ordina l’ostensione integrale dell’offerta tecnica oscurata. La decisione ribadisce i principi consolidati dalla giurisprudenza amministrativa e dal nuovo Codice dei contratti pubblici secondo cui le limitazioni all’accesso sono eccezionali, richiedono motivazioni e prove rigorose e comunque cedono quando l’accesso è indispensabile per la difesa in giudizio.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 disciplina l’accesso agli atti e i limiti dovuti alla riservatezza, prevedendo la possibilità per l’offerente di chiedere l’oscuramento solo per segreti tecnici/commerciali con motivazione e prova specifica. Il TAR ha rilevato che tali condizioni non erano rispettate, in quanto la dichiarazione di Maggioli era generica e non circostanziata, e la stazione appaltante non ha svolto un’adeguata istruttoria e motivazione, determinando l'illegittimità della limitazione all’accesso.

Articolo 36

L’articolo 36 regola le modalità e i tempi dell’accesso agli atti di gara e i diritti dei primi cinque concorrenti a visionare le offerte e i verbali, nonché l’impugnazione delle decisioni di oscuramento. La sentenza si fonda su questa previsione per riconoscere il diritto della seconda classificata all’accesso integrale, dato il suo interesse difensivo, e dichiara fondata l'impugnazione della decisione di oscuramento ai sensi della procedura prevista (ricorso ex art. 116 c.p.a.).

Articolo 71

L’articolo 71 è richiamato in relazione alla tipologia di procedura di gara (procedura aperta) a cui partecipavano le parti, contestualizzando il quadro delle regole applicabili di trasparenza in relazione all’ampia platea di potenziali offerenti e alla natura pubblica della procedura.

Articolo 90

L’articolo 90 disciplina le comunicazioni agli operatori economici circa l’aggiudicazione e le decisioni su eventuali richieste di oscuramento. Il TAR rileva che la stazione appaltante si è limitata ad una comunicazione generica priva di motivazione sulle ragioni di accoglimento della richiesta di oscuramento e senza considerare le esigenze difensive della ricorrente, in violazione degli obblighi di motivazione fissati dalla norma.

Articoli di riferimento