19/12/2025
Art. 98

Respinto il ricorso contro l'aggiudicazione dell’appalto Intercent-ER per dispositivi a radiofrequenza: interpretazione delle clausole tecniche e dell’esclusione per falso ex art. 98 Codice Appalti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Emilia-Romagna ha respinto il ricorso di Applied Medical Distribution Europe B.V. contro l’aggiudicazione del lotto 1 dell’appalto Intercent-ER a Medtronic Italia S.p.A. per la fornitura di dispositivi a radiofrequenza. Applied sosteneva che Medtronic avrebbe dovuto essere esclusa per aver proposto sistemi non di 'ultima generazione' e per non aver incluso nella sua offerta l’intera gamma di dispositivi monouso, fornendo quindi dichiarazioni false rilevanti ai fini dell’art. 98 del Codice degli Appalti. Il TAR ha ritenuto infondate entrambe le doglianze: la dizione della lex specialis non imponeva l’offerta del modello più recente né dell’intera produzione, ma solo di un dispositivo per ciascuna tipologia individuata da specifici parametri tecnici. Non è emerso che Medtronic abbia fornito informazioni false o fuorvianti né commesso un illecito professionale grave.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sull’interpretazione letterale e sistematica della lex specialis, secondo cui il requisito di 'ultima generazione tecnologica immessa sul mercato' riguarda la generazione tecnologica e non necessariamente il modello più recente. Il TAR chiarisce che una 'generazione tecnologica' non coincide con l’ultimo prodotto, ma con una classe di prodotti che rispecchia lo stato della tecnologia di mercato. Applied non ha dimostrato che il sistema LigaSure™ offerto da Medtronic appartenesse a una generazione tecnologica superata, né che le differenze con LigaSure™ XP fossero tali da comportare un salto generazionale. In merito all’obbligo di offerta dell’intera gamma di strumenti monouso, la sentenza specifica che la clausola richiede la copertura dei parametri tecnici minimi (lunghezza, diametro, ganasce, rotazione, articolazione) e non l’intera produzione aziendale, respingendo così la tesi dell’asserito falso. Di conseguenza, non sussistendo dichiarazioni false o fuorvianti né irregolarità tecniche rilevanti, non si configura la causa di esclusione per illecito professionale grave ex art. 98 del Codice degli Appalti. La decisione privilegia una interpretazione ragionevole e sistematica delle clausole di gara e salvaguarda il principio della concorrenza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 98

L’articolo 98 è stato richiamato da Applied per sostenere che Medtronic avrebbe dovuto essere esclusa per aver fornito informazioni false o fuorvianti riguardo la completezza dell’offerta tecnica, integrando così un 'illecito professionale grave'. Il TAR ha valutato la fattispecie alla luce dei presupposti di questo articolo, ritenendo però che non fossero emersi né comportamenti fraudolenti né dichiarazioni false idonee a falsare la selezione. Ha inoltre evidenziato che la lex specialis non imponeva la presentazione dell’intera produzione di strumenti monouso, ma solo la copertura dei parametri tecnici minimi richiesti, escludendo così la violazione dell’art. 98 e i presupposti per l’esclusione di Medtronic dalla gara.

Articoli di riferimento