20/01/2026
Art. 35Art. 36

Accesso integrale agli atti di gara e limiti della riservatezza tecnica e commerciale: annullamento del provvedimento di oscuramento nel caso Max Medical S.r.l. vs. Ravenna Holding S.p.A.

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Emilia Romagna ha accolto il ricorso di Max Medical S.r.l., seconda classificata in una gara per la fornitura di un sistema di deblisteraggio, contro la decisione della stazione appaltante Ravenna Holding S.p.A. di oscurare parte dell’offerta tecnica e delle giustificazioni dell’aggiudicataria THC Lab S.r.l., dichiarando il diritto di Max Medical all’accesso integrale ai documenti di gara. La richiesta di oscuramento da parte della società aggiudicataria e la motivazione della stazione appaltante sono state giudicate generiche e prive di concreta prova dell’esistenza di veri segreti tecnici o commerciali. Il TAR ha annullato la parte del provvedimento che disponeva l’oscuramento, ordinando l’ostensione integrale degli atti richiesti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza afferma il principio per cui la trasparenza nelle gare pubbliche è la regola e le limitazioni all’accesso, fondate sulla tutela di segreti tecnici o commerciali, costituiscono eccezioni rigorosamente motivate e documentate. Nel caso di specie, tanto la richiesta di oscuramento di THC Lab quanto la motivazione di Ravenna Holding erano viziate da genericità e mancata prova della natura riservata delle informazioni. Il giudice ha richiamato la normativa e la giurisprudenza (inclusa la recente Corte di Giustizia UE) che esige che la segretezza sia puntualmente e specificamente giustificata, non essendo sufficiente una dichiarazione generica di riservatezza. Di conseguenza, in mancanza di prova concreta di segreti tecnici o commerciali, è prevalente il diritto della concorrente all’accesso integrale per garantire la difesa e la possibilità di contestare l’aggiudicazione. Il TAR ha quindi ordinato l’ostensione completa dei documenti richiesti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 è stato applicato per chiarire che le stazioni appaltanti devono garantire l’accesso digitale agli atti delle procedure, salvo motivate e comprovate esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale. Il TAR ha interpretato rigorosamente la deroga alla trasparenza prevista dal comma 4: l’esclusione deve essere supportata da una dichiarazione specifica e documentata, che nel caso concreto non ricorreva, rendendo illegittima la limitazione dell’accesso richiesta e concessa.

Articolo 36

L’articolo 36 disciplina il procedimento per l’accesso e l’oscuramento delle offerte nelle procedure di gara. La sentenza ha fatto applicazione della norma ribadendo che la decisione sulle richieste di oscuramento (come quella oggetto di ricorso) va motivata e può essere impugnata rapidamente. Il TAR ha ritenuto che, nel bilanciamento tra tutela della riservatezza e diritto di difesa, la trasparenza prevale in assenza di comprovati e specifici segreti tecnici o commerciali, e ha quindi disposto l’accesso integrale in favore della ricorrente.

Articoli di riferimento