Gara per apparecchiature facoemulsificazione AUSL Romagna: legittima l’ammissione di Lynx S.r.l. e la relativa aggiudicazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso di AMO Italy S.r.l. contro l’aggiudicazione a favore di Lynx S.r.l. del Lotto 1 relativo alla fornitura a noleggio di sistemi per facoemulsificazione. AMO contestava l’idoneità tecnica del prodotto di Lynx, sostenendo la mancata conformità a un requisito tecnico di minima e l’insufficiente motivazione delle ammissioni. Il TAR ha ritenuto che la valutazione tecnica della commissione e del RUP fosse ragionevole, motivata e coerente con il principio del favor partecipationis, respingendo le censure ricorrenti e compensando le spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta due questioni principali: (1) la conformità tecnica dell’offerta di Lynx S.r.l. rispetto ai requisiti minimi previsti dalla lex di gara per il Lotto 1 della fornitura di sistemi per facoemulsificazione, e (2) la legittimità della motivazione fornita dalla commissione giudicatrice e dal RUP circa l’ammissione e aggiudicazione. Il ricorrente AMO sosteneva che il sistema offerto da Lynx non rispondeva alla richiesta del capitolato (range di regolazione del vuoto 0–600 mmHg, impostabili anche a salita automatica), ma il TAR, dopo un’analisi tecnica e giuridica, ha concluso che la lex specialis era suscettibile di interpretazioni e, in presenza di clausole ambigue, va favorito l’accesso e l’ampia partecipazione degli operatori (favor partecipationis). La motivazione della commissione e del RUP è stata reputata sufficiente e, sulla base del materiale documentale e delle risultanze dei collaudi, il giudizio tecnico non è apparso manifestamente irragionevole o errato. Il principio del risultato e quello della fiducia sono stati richiamati per confermare la legittimità dell’operato amministrativo. Non sussistendo vizi evidenti o macroscopici, il ricorso è stato respinto con integrale compensazione delle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 59 del Codice degli Appalti disciplina gli accordi quadro, che sono la base giuridica della procedura oggetto di causa: il Lotto 1 è stato aggiudicato nell’ambito di un accordo quadro ai sensi di questa norma, consentendo la selezione di più operatori in base alla graduatoria finale. La sentenza richiama questa disciplina per confermare che la procedura seguita dall’AUSL Romagna, ossia la conclusione di un accordo quadro con i primi tre operatori, è conforme alle regole generali di selezione, concorrenza e trasparenza previste dall’art. 59. Tale articolo è anche richiamato per evidenziare la legittimità della suddivisione in lotti e della scelta di aggiudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, garantendo il corretto funzionamento del sistema concorrenziale previsto dal codice.



