Legittimità dell’esclusione di un RTI per carenza dei requisiti di qualificazione della mandataria e regole sulle comunicazioni telematiche in gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso del RTI Infragest contro l’esclusione dalla gara indetta da Autostrade per l’Italia per carenza della qualificazione tecnica della mandataria Infragest in categoria e classifica adeguate rispetto alla quota di esecuzione dichiarata. È stata ritenuta legittima la modalità di comunicazione tramite piattaforma telematica senza obbligo di segnalazioni via PEC o e-mail, in quanto conforme al disciplinare e al bando tipo ANAC. L’onere per l’operatore di monitorare la piattaforma è stato sottolineato, e non è stata ravvisata alcuna violazione dei principi di legittimo affidamento o buona fede. Il soccorso istruttorio non poteva invece sanare il difetto di qualificazione, requisito essenziale e non modificabile in corso di gara. Non è inoltre ammesso l’utilizzo del subappalto facoltativo per colmare dette carenze. Infine, si è ribadito che la quota di esecuzione attribuita a ciascun componente del raggruppamento deve corrispondere ai requisiti tecnici posseduti, anche in sede di offerta.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza conferma che l’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) è legittima se la mandataria non possiede la qualificazione tecnica necessaria per la quota di lavori che si impegna ad eseguire, in applicazione degli articoli del Codice dei Contratti (in particolare l’art. 68 e l’art. 100). Viene ribadito il principio che, anche se il raggruppamento nel suo complesso può avere i requisiti, ogni componente deve essere qualificato per la propria quota di esecuzione. La possibilità di modificare le quote di esecuzione in corso d’appalto è subordinata all’autorizzazione della stazione appaltante e non può essere utilizzata per sanare difetti originari nell’offerta. Inoltre, la modalità di comunicazione delle richieste di soccorso istruttorio esclusivamente tramite piattaforma telematica è conforme alla normativa e non legittima l’esclusione solo perché non accompagnata da ulteriori avvisi via PEC o email, soprattutto se la stazione appaltante ha verificato il corretto funzionamento della piattaforma e l’operatore economico non ha dimostrato malfunzionamenti. Infine, il soccorso istruttorio non può correggere difetti sostanziali quali la carenza di qualificazione e l’utilizzo facoltativo del subappalto non può supplire al possesso effettivo dei requisiti. La sentenza tutela i principi di par condicio, trasparenza ed effettività dei requisiti tecnici nell’appalto pubblico.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 68 disciplina la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese, stabilendo che i requisiti di qualificazione devono complessivamente sussistere nel raggruppamento, ma ogni componente deve possedere i requisiti per la quota che si impegna ad eseguire. La sentenza applica tale principio per escludere il RTI la cui mandataria non possedeva la qualificazione adeguata alla propria quota di esecuzione, sottolineando la necessità del rispetto di questo criterio sin dall’offerta.
L’articolo 100 impone i requisiti di ordine speciale, tra cui la qualificazione tecnica e professionale obbligatoria per la partecipazione e l’esecuzione degli appalti di lavori di importo superiore a 150.000 euro. La sentenza fa leva su questa norma per confermare che la qualificazione SOA della mandataria doveva corrispondere alla quota di lavori che avrebbe eseguito, e la mancanza di requisiti adeguati giustifica l’esclusione del RTI.



