Tutela degli sconti confidenziali nei contratti pubblici di fornitura farmaci: diritto all'oscuramento dei dati sensibili in gara unica con farmaco coperto da brevetto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Emilia-Romagna, su ricorso di Argenx Italy S.r.l., ha riconosciuto il diritto della ricorrente a ottenere l’oscuramento delle informazioni sugli sconti confidenziali negoziati con AIFA e di tutti quei dati che consentano, direttamente o indirettamente, di ricavare tali sconti relativamente alla fornitura di un farmaco orfano coperto da brevetto in una gara pubblica dove era l’unico offerente. Pur riaffermando il principio generale di trasparenza nei contratti pubblici, il Tribunale ha confermato che, in presenza di specifica clausola di riservatezza e in assenza di reale concorrenza sostanziale, prevale la necessità di proteggere i legittimi interessi commerciali dell’operatore economico. È stato dunque accolto il ricorso, con obbligo per la stazione appaltante di oscurare le informazioni sensibili come dettagliato nella motivazione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Emilia-Romagna parte dal bilanciamento tra due principi cardine degli appalti pubblici: la trasparenza e la pubblicità degli atti, da un lato, e la tutela del segreto commerciale e delle informazioni riservate, dall’altro. Il Collegio ha riconosciuto che gli sconti confidenziali negoziati tra Argenx e AIFA, coperti da un’apposita clausola di riservatezza, integrano i requisiti di segreto commerciale previsti dalla normativa (art. 98 c.p.i., art. 35 d.lgs. 36/2023) e dalla direttiva UE 2014/24. L’assenza di concorrenza effettiva (essendo Argenx l’unico possibile fornitore per copertura brevettuale) ha rafforzato l’esigenza di protezione di queste informazioni, non essendovi alcun reale interesse pro-concorrenziale alla trasparenza in questa specifica situazione. In applicazione del principio di proporzionalità, il TAR ha ordinato un oscuramento ‘mirato’, limitato alle parti dell’offerta e degli atti di gara che esplicitamente o indirettamente permetterebbero di risalire allo sconto confidenziale, lasciando comunque pubblici i dati necessari a garantire la trasparenza minima (ad esempio il prezzo complessivo di aggiudicazione, ma non quello dei singoli sub-lotti e le quantità). L’annullamento del diniego della stazione appaltante non comporta un oscuramento generalizzato, ma specifico e motivato, conforme sia alla normativa interna che a quella europea.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 35 disciplina il diritto di accesso agli atti di gara e le eccezioni per i segreti tecnici e commerciali. Il TAR richiama questa disposizione per affermare che, in presenza di una comprovata e motivata dichiarazione (come la clausola di riservatezza sugli sconti confidenziali stipulata con AIFA), la stazione appaltante deve proteggere la riservatezza dei relativi dati, escludendoli dall’ostensione e/o pubblicazione anche a tutela degli interessi economici e commerciali dell’operatore, in deroga al principio generale di trasparenza.
L’art. 36 stabilisce le modalità processuali di gestione delle istanze di oscuramento e dei ricorsi contro la loro mancata accettazione. Il TAR applica la disciplina prevista (es. termini rapidi, decisione semplificata) e ribadisce che la stazione appaltante era tenuta a motivare puntualmente il rigetto dell’istanza di Argenx circa la riservatezza, non potendo procedere automaticamente all’ostensione delle informazioni in assenza di una valutazione concreta sui segreti commerciali dichiarati dalla ricorrente.



