Accesso agli atti di gara nel settore dei contratti pubblici: limiti e condizioni tra interesse difensivo e concorrenza
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Emilia-Romagna ha accolto parzialmente il ricorso di SIS S.r.l., annullando il diniego all’accesso agli atti opposto dal Difensore Civico e dal Comune di Misano Adriatico, e riconoscendo il diritto di SIS ad accedere a specifica documentazione amministrativa relativa ai contratti di fornitura e agli affidamenti in materia di sistemi di sanzionamento della sosta affidati a E-Fil S.r.l., ma escludendo l’accesso alle offerte tecniche/economiche, alle fatture e ai nominativi del personale. Il Collegio ha ritenuto che SIS, quale concorrente di E-Fil e potenziale interessata al mercato e non solo parte in giudizio, vantasse un interesse concreto e attuale, ma che l’ostensione fosse dovuta solo per atti e documenti strettamente collegati all’aggiudicazione e ai procedimenti di affidamento, escludendo dati sensibili e segreti commerciali non giustificati da un interesse difensivo “indispensabile”.
Spiegazione Dettagliata
Il giudizio concerneva il diritto di accesso ex artt. 22 ss. L. 241/1990 agli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il Comune di Misano Adriatico e E-Fil S.r.l., richiesto da SIS in funzione sia di difesa in un giudizio civile per concorrenza sleale sia di propria posizione di concorrente nel mercato. Il TAR, interpretando le norme generali sull’accesso e le speciali in materia di appalti (art. 35 D.Lgs. 36/2023, già art. 53 D.Lgs. 50/2016), ha ritenuto ammissibile l’accesso a provvedimenti di affidamento, atti di gara e contratti, purché esistano e nei limiti della documentazione non coperta da segreti tecnici/commerciali o dati personali sensibili senza adeguata motivazione difensiva. Ha escluso, in assenza di tale motivazione specifica, l’ostensione delle offerte tecniche/economiche, delle fatture e dei nominativi dei dipendenti/collaboratori, confermando che il diritto di accesso è funzionale alla tutela di un interesse giuridico concreto, senza però trasformarsi in un controllo generalizzato dell’operato amministrativo né consentire ‘accesso esplorativo’ o meramente informativo. L’amministrazione dovrà ora produrre la documentazione richiesta, se esistente, entro 30 giorni.



