Obbligo di ostensione integrale delle offerte tecniche nelle procedure ad evidenza pubblica: illegittimità dell’oscuramento generalizzato non motivato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Emilia Romagna ha accolto il ricorso di una società che aveva partecipato a una gara d'appalto per la fornitura del vitto per detenuti, dichiarando illegittimo l’oscuramento pressoché totale delle offerte tecniche dei primi due classificati. La sentenza ordina alla stazione appaltante di rendere disponibili in versione integrale e non oscurata le offerte tecniche richieste, ritenendo che le dichiarazioni di riservatezza addotte dai concorrenti fossero generiche e prive di adeguata motivazione. Viene ribadito il principio di trasparenza quale regola e la tutela della riservatezza come eccezione, da applicarsi solo in presenza di segreti tecnici o commerciali effettivi e specificamente individuati.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’interpretazione degli articoli 35 e 36 del Codice degli Appalti, che disciplinano l’accesso agli atti e la gestione delle richieste di oscuramento per ragioni di riservatezza. Il Tribunale ha constatato che la stazione appaltante non ha motivato l’accoglimento delle domande di oscuramento e che le giustificazioni presentate dagli offerenti risultavano generiche, non riferite a specifici segreti tecnici o commerciali, come invece esige la normativa e la giurisprudenza consolidata. In assenza di un’adeguata individuazione e comprovazione degli elementi riservati, il principio di trasparenza e il diritto di difesa dei concorrenti prevalgono. Il TAR ha inoltre ricordato che la stazione appaltante deve comunicare esplicitamente le decisioni adottate sulle richieste di oscuramento contestualmente all’aggiudicazione, consentendo così ai concorrenti di esercitare tempestivamente le proprie prerogative difensive. La sentenza, in definitiva, afferma l’illegittimità dell’oscuramento integrale delle offerte tecniche e tutela il diritto all’accesso documentale nelle gare pubbliche, a garanzia della piena trasparenza e del controllo della correttezza delle valutazioni.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 stabilisce i limiti e le condizioni dell’accesso agli atti di gara, prevedendo la possibilità di esclusione solo per segreti tecnici o commerciali specificatamente motivati e comprovati dagli offerenti. Il TAR ha applicato questo principio, affermando che l’oscuramento può avvenire esclusivamente in presenza di motivazioni puntuali e concrete, non con dichiarazioni generiche o riferimenti astratti al know-how. In assenza di segreti industriali o commerciali adeguatamente individuati e motivati, il diritto di accesso prevale.
L’articolo 36 disciplina la procedura di accesso e impugnazione delle decisioni sui dinieghi o limitazioni dell’accessibilità agli atti di gara. Nella sentenza viene rilevato che la stazione appaltante non ha rispettato l’obbligo di motivare e comunicare contestualmente le decisioni sulle richieste di oscuramento nella comunicazione dell’aggiudicazione, impedendo così il pieno esercizio del potere di impugnazione da parte degli operatori economici. Il TAR richiama puntualmente l’articolo 36 per giustificare l’accoglimento del ricorso e ordinare la trasmissione integrale delle offerte tecniche richieste.



