Legittimità dell’aggiudicazione a Fulmine Group S.p.A.: corretta verifica di congruità dell’offerta e rispetto dei criteri sul costo della manodopera nella gara Hera S.p.A.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Emilia-Romagna ha respinto il ricorso di Poste Italiane S.p.A. contro l’aggiudicazione del Lotto 2 di una gara Hera S.p.A. alla Fulmine Group S.p.A. Poste contestava la congruità dei costi della manodopera dichiarati da Fulmine rispetto ai parametri fissati dalla stazione appaltante e ai rinnovi del CCNL applicabile, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’offerta come anomala. Il TAR ha ritenuto che Hera avesse correttamente chiesto chiarimenti e rinnovato la verifica di congruità in modo esaustivo e trasparente, consentendo a Fulmine di motivare gli scostamenti sulla base di una più efficiente organizzazione aziendale, non risultando violati i minimi salariali, né emerse illegittimità nelle procedure seguite.
Spiegazione Dettagliata
La decisione poggia sull’interpretazione secondo cui la stazione appaltante, rilevato uno scostamento tra i costi della manodopera indicati in offerta e quelli presunti in base alle tabelle ministeriali e ai contratti collettivi, ha l’obbligo procedurale di attivare un contraddittorio con l’operatore per consentirgli di fornire giustificazioni. Queste giustificazioni possono basarsi su elementi organizzativi efficienti che permettano un ribasso, purché non siano inferiori ai minimi retributivi inderogabili. Il Collegio ha accertato che Fulmine Group ha motivato lo scostamento con elementi aziendali plausibili e che Hera ha integrato correttamente i parametri retributivi aggiornati, anche rispetto al rinnovo del CCNL, e ha svolto una verifica esaustiva secondo un iter conforme alla normativa sugli appalti. Il mero disallineamento rispetto al costo medio della manodopera nelle tabelle ministeriali non rappresenta, secondo giurisprudenza, una violazione automatica, purché non siano toccati i minimi salariali. La procedura nel caso concreto ha garantito trasparenza, imparzialità e pieno rispetto dei diritti di difesa e della par condicio, legittimando l’aggiudicazione a Fulmine Group.
Collegamenti al Codice Appalti
La ricorrente contestava che Fulmine avesse giustificato il ribasso dei costi della manodopera senza dimostrare, ai sensi dell’art. 41, comma 14, una più efficiente organizzazione aziendale. Il TAR ha invece riconosciuto che le giustificazioni offerte erano congrue e basate sul proprio modello organizzativo, in linea con il dettato della norma che consente di scorporare il costo della manodopera e ammette il ribasso se motivato da efficienza organizzativa, purché siano rispettati i minimi salariali.
L’art. 107 è richiamato per confermare i principi di imparzialità, trasparenza e correttezza dell’iter selettivo. In particolare, la sentenza sottolinea che la procedura di verifica e il contraddittorio con l’operatore economico sono stati svolti senza violare la par condicio e in pieno rispetto delle regole della gara, come prescritto dalla norma.
Evidenziata la centralità del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella procedura, la sentenza richiama l’obbligo per gli offerenti di indicare esplicitamente i costi della manodopera, e per la stazione appaltante di valutare tali costi in rapporto alla sostenibilità generale dell’offerta, secondo parametri non assoluti ma indicativi, come quelli delle tabelle ministeriali, coerentemente con la ratio della norma.
Fulcro del contenzioso, l’art. 110 disciplina il subprocedimento per le offerte apparentemente anomale, imponendo la richiesta di spiegazioni e chiarimenti prima di un’eventuale esclusione. Nel caso concreto, la stazione appaltante ha seguito questo iter, permettendo all’aggiudicataria di giustificare lo scostamento dei costi della manodopera, concludendo in modo ragionevole e non illogico per la congruità dell’offerta, non essendo stati violati i minimi salariali né altri obblighi sociali o normativi.



