28/10/2025
Art. 1Art. 4Art. 50Art. 90Art. 107Art. 108Art. 110

Rigetto del ricorso di Bridge 129 S.r.l. contro l’aggiudicazione dell’appalto per la videosorveglianza alle Terre d’Argine: prevale il principio del risultato e l’equivalenza funzionale

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso di Bridge 129 S.r.l., che chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto a Bieffe Due Elettronica S.r.l. per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza integrato. Il ricorrente sosteneva che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per difformità tecniche e che l’offerta risultava anomala. Il TAR ha giudicato infondate le doglianze, affermando che la disciplina di gara consentiva soluzioni equivalenti e che la commissione aveva legittimamente esercitato la propria discrezionalità tecnica. Non è stata rilevata anomalia dell’offerta. La domanda di risarcimento in forma specifica è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (opera ormai eseguita), mentre la richiesta di risarcimento per equivalente è stata respinta per mancanza di fondamento.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si incentra su due principali motivi di ricorso: (1) la pretesa esclusione di Bieffe Due per presunte carenze tecniche rispetto alle specifiche minime richieste dalla lex specialis; (2) la presunta anomalia dell’offerta presentata e l’omessa verifica di congruità. Il TAR ha ritenuto che la Relazione Specialistica allegata agli atti di gara prevedesse la possibilità di offrire prodotti con caratteristiche similari o superiori a quelle indicate a titolo esemplificativo, e non in via tassativa. Il giudizio di equivalenza funzionale, secondo la giurisprudenza e i principi di matrice unionale e codicistica (in particolare il principio del risultato e il favor partecipationis), consente ammissioni anche in presenza di offerte tecniche difformi nelle specifiche di dettaglio, purché sia salvaguardata la sostanza funzionale delle prestazioni richieste. L’Amministrazione, tramite la commissione, ha inoltre accertato la piena idoneità delle soluzioni innovative proposte da Bieffe, rispondenti alle finalità progettuali. Sul tema dell’anomalia, la lex specialis richiedeva la verifica solo al ricorrere di determinati punteggi simultanei (4/5 su tecnica ed economica), condizione non realizzata nel caso dell’offerta vincente; inoltre, l’importo delle migliorie non doveva essere sommato integralmente al costo, ma considerato in sostituzione di voci già previste a base d’asta. Visto che il contratto è stato nel frattempo eseguito e il sistema funzionante, le domande tese all’annullamento, alla risoluzione, al subentro e al risarcimento in forma specifica sono diventate improcedibili per carenza sopravvenuta di interesse. Il danno per equivalente non è stato riconosciuto per mancanza di prova di fondatezza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è stato richiamato per ribadire che la scelta della soluzione tecnica più idonea e vantaggiosa per la PA costituisce il criterio prioritario, anche nell’interpretazione della normativa e della disciplina di gara. È stato valorizzato il risultato concreto della gara e la conformità sostanziale delle proposte ai bisogni pubblici, superando visioni formalistiche sulle specifiche tecniche.

Articolo 4

L’articolo è stato invocato per legittimare un’interpretazione delle norme e delle clausole di gara in armonia con i principi generali del Codice degli Appalti (specie favor partecipationis e risultato), orientando l’esercizio del potere amministrativo verso la massima partecipazione e il miglior risultato possibile.

Articolo 50

L’articolo definisce la procedura adottata (offerta economicamente più vantaggiosa) per l’appalto sotto soglia europea e prevede la possibilità di ponderazione tra criteri tecnici ed economici, come avvenuto nel caso di specie (90 punti tecnica, 10 economia).

Articolo 90

È citato in relazione agli obblighi informativi della stazione appaltante verso candidati e offerenti, che hanno ricevuto puntuale comunicazione degli atti di aggiudicazione e degli esiti della procedura, come documentato dagli atti impugnati.

Articolo 107

Invocato rispetto alle garanzie di imparzialità, trasparenza e conformità delle offerte ai requisiti legali e di gara. Il TAR ha espresso che la commissione ha correttamente verificato la rispondenza sostanziale dell’offerta alle prescrizioni, senza ravvisare motivi di esclusione automatica.

Articolo 108

Rilevante per la disciplina dei criteri di aggiudicazione e per la corretta applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, orientando la valutazione sulle caratteristiche tecniche, sulle migliorie e sulla qualità, oltre che sul prezzo; il TAR ha accertato il rispetto del bilanciamento tra qualità e prezzo come prescritto dalla norma e dalla lex specialis.

Articolo 110

Riguarda la disciplina delle offerte anormalmente basse. Il TAR ha ritenuto legittima la mancata attivazione del subprocedimento di verifica di anomalia, poiché i punteggi conseguiti dall’aggiudicataria non integravano i presupposti previsti dalla disciplina di gara, né erano emersi ulteriori elementi oggettivi e specifici tali da rendere doverosa la verifica.

Articoli di riferimento