Diritto di accesso agli atti di gara: ricorrente quinta classificata vs. Ministero della Giustizia – Applicazione dei principi di trasparenza, tutela difensiva e utilizzo del nuovo Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Emilia-Romagna ha riconosciuto il diritto della società ricorrente, quinta classificata in una procedura d’appalto per il servizio di ristorazione presso l’Istituto penale minorile di Bologna, di accedere agli atti di gara e alle offerte delle imprese classificatesi ai primi quattro posti. La richiesta di accesso era motivata dall’interesse alla tutela giurisdizionale del proprio interesse all’aggiudicazione. Poiché l’Amministrazione non aveva risposto (silenzio-rigetto), il TAR ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di fornire copia dei documenti richiesti entro 15 giorni.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza afferma che il diritto di accesso agli atti di gara trova specifica disciplina nel nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023), in particolare agli artt. 35 e 36, che rafforzano i principi di trasparenza e consentono ai primi cinque concorrenti l’accesso reciproco alle offerte presentate. Il TAR sottolinea che l’accesso difensivo ex art. 35 si affianca (senza escluderli) sia all’accesso ordinario della legge 241/90 sia a quello generalizzato (FOIA) del d.lgs. 33/2013. La ricorrente aveva titolo in quanto partecipante, con interesse concreto e attuale alla conoscenza degli atti per la difesa dei propri diritti; nessuna valida ragione di riservatezza è stata opposta dal Ministero o dagli altri concorrenti. L’omessa pubblicazione sulla piattaforma digitale degli atti ex art. 36 rafforza la fondatezza della richiesta. Il TAR conclude che il diniego tacito è illegittimo e ordina la consegna degli atti, condannando il Ministero alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 viene richiamato come base normativa speciale che disciplina il diritto di accesso agli atti di gara in funzione difensiva, anche a tutela degli interessi legittimi dei concorrenti. Il TAR lo applica per riconoscere che la ricorrente aveva diritto di accesso ai documenti di gara necessari per la difesa, evidenziando che tale disciplina non impedisce l’applicazione concorrente dei regimi di accesso ordinario e generalizzato.
L’articolo 36 è citato per sottolineare la procedura che impone alla stazione appaltante di rendere disponibili tramite piattaforma digitale tutti gli atti di gara e le offerte dei primi cinque classificati, norma che rafforza il diritto di accesso della ricorrente. L’omessa pubblicazione degli atti sulla piattaforma costituisce inadempimento della stazione appaltante e giustifica ulteriormente l’accoglimento della domanda di accesso.



