30/03/2026
Art. 1Art. 35Art. 36Art. 90

Obbligo di Ostensione Integrale dell’Offerta Tecnica: Prevalenza della Trasparenza su Motivazioni Generiche di Riservatezza negli Appalti Pubblici

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Emilia Romagna ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Modena aveva accolto, in modo integrale e senza adeguata motivazione, la richiesta di oscuramento di ampie parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria Edison Next Government S.r.l. nell’ambito di una gara pubblica. La ricorrente Hera Luce S.r.l., seconda classificata, aveva chiesto l’accesso integrale all’offerta tecnica concorrente per verificare la legittimità dell’attribuzione dei punteggi. Il Tribunale ha ritenuto che la generica dichiarazione di riservatezza (basata solo sul richiamo al know-how aziendale) non sia sufficiente a giustificare la deroga al principio di trasparenza. Ha quindi ordinato al Comune di fornire a Hera Luce S.r.l. la documentazione non oscurata, sancendo la prevalenza della trasparenza e del diritto di difesa in assenza di specifiche e comprovate ragioni di segretezza.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sull’applicazione e interpretazione degli articoli 1, 35, 36 e 90 del Codice degli Appalti, i quali disciplinano rispettivamente il principio del risultato e della trasparenza, l’accesso agli atti e le eccezioni per la riservatezza, le procedure per l’accesso agli atti di gara e le modalità di comunicazione delle aggiudicazioni. Il TAR ha ritenuto che il diritto di accesso agli atti nelle gare pubbliche, specie per gli offerenti classificati tra i primi cinque posti, costituisce regola generale e che le eccezioni per segreti tecnici o commerciali sono di stretta interpretazione e richiedono motivazioni specifiche e comprovate. Nel caso di specie, Edison Next Government S.r.l. aveva formulato richieste di oscuramento facendo generico riferimento al ‘know-how’ aziendale, senza individuare puntualmente quali dati dovessero considerarsi realmente coperti da segreto tecnico o commerciale. L’Amministrazione ha accolto tali richieste senza un’autonoma istruttoria e senza motivazione adeguata. In mancanza di specifiche ragioni, il principio di trasparenza e il diritto di difesa della concorrente Hera Luce S.r.l. dovevano prevalere, soprattutto considerando che l’accesso era strumentale a verificare la correttezza dell’attribuzione dei punteggi. Pertanto, il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittima la scelta dell’Amministrazione e accertando il diritto all’ostensione integrale dei documenti, con conseguente condanna alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio di trasparenza e pubblicità delle procedure di evidenza pubblica, sancito dall’articolo 1, è stato richiamato come regola generale che deve guidare l’azione della stazione appaltante, imponendo la massima accessibilità e verificabilità degli atti di gara salvo eccezioni tassative e motivate.

Articolo 35

Fondamentale per la decisione, l’articolo 35 definisce i limiti e le modalità di accesso agli atti e le eccezioni per segreti tecnici e commerciali. La sentenza ha interpretato restrittivamente la deroga, imponendo che la dichiarazione di segretezza sia motivata e comprovata, e che non siano ammissibili motivazioni generiche legate al know-how aziendale.

Articolo 36

L’articolo 36 disciplina le procedure pratiche per l’accesso agli atti di gara e la possibilità di oscuramento di alcune parti delle offerte. Il Tribunale ha osservato che la stazione appaltante ha il dovere di motivare puntualmente eventuali oscuramenti e che tali decisioni sono impugnabili. Nel caso di specie, la mancanza di motivazione specifica rendeva illegittimo l’oscuramento operato.

Articolo 90

L’articolo 90 regola le modalità e i tempi di comunicazione degli esiti di gara e la trasparenza nei confronti dei concorrenti. Nella fattispecie, la comunicazione di aggiudicazione era stata utilizzata anche per notificare l’oscuramento, e il TAR ha valutato la congruità e la legittimità di tale scelta con riferimento agli obblighi informativi posti dalla norma.

Articoli di riferimento