06/03/2024
Art. 100

Illegittimità della clausola di qualificazione obbligatoria in gara e conseguente rigetto della domanda risarcitoria per mancata prova del danno

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale amministrativo di Bolzano ha dichiarato improcedibili le domande di annullamento del disciplinare di gara e del provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria a causa della sottoscrizione del contratto. È stata però accertata l'illegittimità degli atti impugnati con riferimento a finalità risarcitorie. Tuttavia, la domanda di risarcimento danni per equivalente è stata respinta perché la ricorrente non ha dimostrato in modo adeguato l'entità del danno subito a seguito dell'illegittima esclusione dalla gara.

Spiegazione Dettagliata

Il caso riguarda una procedura negoziata per l’affidamento di lavori pubblici finanziati con fondi PNRR per la demolizione e ricostruzione di una scuola. La ricorrente Holzer GmbH, pur avendo presentato un'offerta, è stata esclusa perché non possedeva le qualifiche obbligatorie per due categorie di lavori (OS1 e OS23), previste dal disciplinare di gara, che è stata impugnata e dichiarata illegittima nel giudizio. La questione centrale è stata la corretta interpretazione delle norme di qualificazione delle imprese, in particolare se l’art. 12 del D.L. n. 47/2014, che permette all’aggiudicatario con qualificazione nella categoria prevalente di eseguire anche lavorazioni non qualificate direttamente, sia ancora applicabile o sia stato implicitamente abrogato dal nuovo Codice appalti (d.lgs. 36/2023). Il Tribunale ha confermato la persistenza di tale norma, non abrogata e applicabile, ritenendo illegittima la clausola del disciplinare che imponeva la qualificazione obbligatoria per le categorie OS1 e OS23. Nonostante ciò, poiché il contratto è stato già stipulato con altro aggiudicatario, le domande di annullamento sono divenute improcedibili. Rimane ammesso il risarcimento per equivalente, ma la domanda è stata respinta per mancanza di prova rigorosa del danno (utile mancato e danno curricolare). Il Tribunale ha ricordato gli oneri probatori stringenti per la quantificazione del danno e ha constatato che la prova prodotta non era sufficiente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 100

L’articolo 100 del nuovo Codice degli appalti è stato chiamato in causa nella disputa sulla qualificazione degli operatori economici e le categorie di lavori per le quali è richiesta la qualificazione. La sentenza ha precisato che l’articolo 100, comma 4, che disciplina il sistema di qualificazione e rinvia all’Allegato II.12 per le categorie e classificazioni, non ha implicitamente abrogato l’art. 12 del D.L. 47/2014, che resta applicabile per la disciplina specifica della qualificazione obbligatoria e del subappalto. Pertanto, il sistema di qualificazione previsto dall’articolo 100 è compatibile e coesistente con la disciplina speciale di cui all’art. 12 del D.L. 47/2014, e non consente alle stazioni appaltanti di introdurre nei bandi o disciplinari requisiti di qualificazione più gravosi di quelli previsti dalla legge.

Articoli di riferimento