07/04/2026
Art. 1Art. 108Art. 176

Rigetto del ricorso di Central Parking S.p.A. contro l’aggiudicazione della concessione del parcheggio 'Palazzo provinciale 2' di Bolzano ad APCOA Italia S.p.A.

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano respinge il ricorso presentato da Central Parking S.p.A., concessionaria uscente di un parcheggio pubblico, che contestava la procedura di gara indetta dalla Provincia Autonoma di Bolzano per il nuovo affidamento triennale della gestione, nonché l’aggiudicazione ad APCOA Italia S.p.A. La sentenza dichiara infondati tutti i motivi di ricorso e dei motivi aggiunti – tra cui pretesi vizi sulla motivazione della scelta della gara, sulla legittimità della lex specialis, sui criteri di valutazione delle offerte, sulla presunta insostenibilità economica dell’aggiudicazione e sulla mancata tutela del legittimo affidamento – e condanna Central Parking S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale, dopo aver ripercorso la storia della concessione e del contenzioso tra Central Parking S.p.A. e la Provincia, si concentra sull’analisi dei motivi di ricorso. La ricorrente, già concessionaria del servizio, lamentava la mancata proroga, sostenendo di avere un diritto di insistenza, e contestava la struttura della gara e dell’aggiudicazione. Il giudice amministrativo, richiamando i principi della concorrenza e della trasparenza propri del diritto eurounitario e nazionale (anche alla luce delle sentenze precedenti del Consiglio di Stato), sottolinea che alla scadenza di una concessione la regola generale è il ricorso a nuova gara, salvo casi eccezionali insussistenti nella fattispecie. La Provincia ha motivato adeguatamente la scelta della gara triennale, collegata alla programmata ristrutturazione dell’edificio, e ha strutturato l’evidenza pubblica secondo i principi di equilibrio tra qualità, prezzo e tutela dell’interesse collettivo, lasciando al futuro concessionario margini regolati sulle tariffe. La sentenza evidenzia che la lex specialis rispetta i principi del Codice degli Appalti, non viola la normativa di settore né vincoli regolamentari provinciali e che l’offerta di APCOA, anche quanto a contenuto tecnico ed economico, è conforme ai requisiti richiesti. Non sono emersi elementi idonei a dimostrare né sviamenti di potere, né insostenibilità economica, né violazioni di principi concorsuali. Il ricorso è dunque integralmente respinto e le spese seguono la soccombenza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

L’articolo 1 (principio del risultato) è stato invocato dalla ricorrente per sostenere che la gara sarebbe stata improntata solo al profitto della Provincia a discapito della collettività. Il Tribunale chiarisce che il principio del risultato implica il perseguimento di un equilibrio tra qualità, sostenibilità economica e interesse pubblico, non una mera minimizzazione delle tariffe per l’utenza. La gara è stata strutturata in modo equilibrato, tenendo conto dei valori di concorrenza, trasparenza, efficienza e accessibilità al servizio, come richiesto dall’articolo.

Articolo 108

La ricorrente ha lamentato una presunta confusione tra la disciplina degli appalti e quella delle concessioni poiché la ‘determina a contrarre’ richiamava l’articolo 108, relativo ai criteri di aggiudicazione degli appalti. Il Tribunale rileva come tale richiamo sia stato effettuato ‘in quanto compatibile’ e che la procedura mantiene una natura concessoria, conforme alla corretta disciplina di gara. Ogni riferimento ai criteri di aggiudicazione si è inserito coerentemente nel quadro normativo, senza produrre confusione o pregiudizio concreto.

Articolo 176

La ricorrente ha contestato la mancata applicazione corretta dell’articolo 176 e delle relative linee guida per le concessioni di servizi pubblici. Il Tribunale ha accertato che la procedura di gara era una vera ‘concessione’ come previsto dall’articolo, e che la durata dell’affidamento (3 anni) giustificava la richiesta di un PEF semplificato e non integrale. Le regole adottate per la selezione, la valutazione delle offerte e l’affidamento rispecchiano quanto previsto dall’articolo 176 e la correlata disciplina settoriale, senza violazioni sostanziali.

Articoli di riferimento