Illegittimità dell’oscuramento massivo dell’offerta tecnica in gara pubblica: prevalenza del diritto di accesso per esigenze difensive
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione autonoma di Bolzano) ha accolto il ricorso di Central Parking S.p.A., seconda classificata in una gara per la gestione di un parcheggio pubblico, che chiedeva l’accesso integrale all’offerta tecnica dell’aggiudicataria Apcoa Italia S.p.A. La Provincia Autonoma di Bolzano aveva accolto senza una motivazione propria le richieste di oscuramento avanzate dall’aggiudicataria, impedendo alla ricorrente una piena verifica e contestazione dell’aggiudicazione. Il TAR ha stabilito che la stazione appaltante può oscurare solo informazioni che costituiscano autentici segreti tecnici o commerciali, previo autonomo e fondato esame, e che, in assenza di tale istruttoria, deve prevalere la trasparenza e il diritto di difesa. Ha quindi ordinato l’ostensione completa dell’offerta tecnica.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si focalizza sul bilanciamento tra il diritto di accesso agli atti di gara dei partecipanti e la tutela dei segreti tecnici o commerciali invocati dagli operatori economici. Il tribunale ha rilevato che la Provincia ha illegittimamente accolto senza autonoma valutazione le richieste di oscuramento dell’aggiudicataria, impedendo un’effettiva verifica della legittimità dell’aggiudicazione e comprimendo il diritto di difesa del secondo classificato. La giurisprudenza, anche europea, richiede invece che i segreti aziendali siano puntualmente motivati, comprovati e oggetto di un concreto scrutinio da parte dell’amministrazione, che non può semplicemente recepire le richieste degli operatori economici. Solo dati effettivamente segreti, individuati e dotati di valore economico, possono essere sottratti al diritto di accesso; in difetto, prevalgono trasparenza e controllo sull’azione amministrativa. Il TAR, quindi, ha annullato i provvedimenti provinciali e ordinato l’accesso integrale all’offerta tecnica oscurata.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 è stato interpretato nel senso che le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di garantire l’accesso agli atti di gara, fatta salva la possibilità di escludere solo quelle parti che costituiscano segreti tecnici o commerciali, purché l’oscuramento sia motivato con istruttoria e valutazione autonoma. La sentenza ha affermato che la generica dichiarazione di segretezza non basta a precludere l’accesso e che la trasparenza deve prevalere quando le esigenze di riservatezza non sono dimostrate in modo puntuale e concreto.
L’articolo 36 ha avuto rilievo per la disciplina del procedimento di accesso e del diritto di impugnazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento entro dieci giorni dall’aggiudicazione. La sentenza ha sottolineato che la stazione appaltante avrebbe dovuto svolgere l’istruttoria sulle richieste di segretazione già nella fase amministrativa e motivare le proprie decisioni, fornendo ai primi cinque classificati (tra cui la ricorrente) l’ostensione integrale delle offerte concorrenti salvo documentata e reale esistenza di segreti tecnici e commerciali.



