Legittimità dell'Utilizzo del Soccorso Istruttorio e dei Criteri di Esclusione nelle Gare d'Appalto: il Caso della Gara per la Galleria Paravalanghe nel Comune di Senales
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano ha respinto il ricorso presentato dalla società Mair Josef & Co. S.a.s., terza classificata in una gara per la realizzazione di una galleria paravalanghe, contro l’aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese Unionbau AG - Brunner & Leiter GmbH. La ricorrente contestava la mancata esclusione dalla gara dei primi due classificati per presunte carenze nelle rispettive offerte tecniche e nell’attivazione del soccorso istruttorio. Il Tribunale ha stabilito che la lex specialis di gara non prevedeva l’esclusione automatica per le carenze documentali contestate ma solo per carenze sostanziali che impedissero una valutazione globale dell’offerta. Ha inoltre ritenuto corretto il ricorso al soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, in quanto non ha comportato modifiche essenziali o integrazioni dell’offerta originaria. Poiché nessuna delle censure ha potuto scardinare la posizione dell’aggiudicatario, il ricorso è stato respinto in parte, e parte dei motivi è stata dichiarata improcedibile per carenza di interesse.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha affrontato principalmente la questione se le offerte dei primi due classificati dovessero essere escluse per carenze relative alla disponibilità delle aree di cantiere e all’assenza di titoli giuridici certi, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e dalla lex specialis. Il Collegio ha interpretato restrittivamente le clausole di esclusione, in conformità con il principio di tipicità delle cause di esclusione sancito dal Codice degli Appalti, rilevando che la mancata presentazione della dichiarazione di consenso da parte dei proprietari dei terreni rappresentava solo un elemento premiale e non una condizione essenziale dell’offerta tale da giustificare l’esclusione automatica. Sull’uso del soccorso istruttorio, la sentenza ha confermato la legittimità del suo impiego per chiarire la genuinità delle dichiarazioni già rese senza che ciò comportasse una modifica sostanziale dell’offerta tecnica originaria. Il Tribunale ha anche ribadito che, ai fini dell’aggiudicazione, un ricorrente che si sia classificato terzo ha interesse a ricorrere solo se le sue censure siano fondate sia verso il primo che il secondo classificato. Non essendo state accolte le censure contro l’aggiudicatario, tutte le altre sono divenute improcedibili. La sentenza si allinea così ai principi di favore per la massima partecipazione, di stretta interpretazione delle regole di esclusione e di utilizzo sostanziale e non formalistico del soccorso istruttorio.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 101 del d.lgs. 36/2023 è stato richiamato per giustificare la legittimità del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante. La sentenza ha sottolineato che il soccorso è consentito per sanare carenze documentali non essenziali e che, come nel caso di specie, può essere utilizzato per acquisire chiarimenti su elementi dichiarati nell’offerta tecnica senza alterare il contenuto sostanziale dell’offerta stessa. Ne è conseguito che la produzione, successiva e su richiesta, della dichiarazione scritta di consenso del proprietario non ha integrato né una modifica dell’offerta né una violazione della par condicio, essendo già stato rappresentato tale consenso nella documentazione originaria. L’istituto è applicato in aderenza ai principi del favor partecipationis e del risultato, evitando un eccessivo formalismo nel procedimento di gara.



