31/10/2025
Art. 11Art. 41Art. 60Art. 110

Legittimità dell'aggiudicazione in presenza di offerta sospettata di anomalia: verifica globale e discrezionalità tecnica della stazione appaltante

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano ha respinto il ricorso presentato da Consorzio Nazionale Servizi contro l'aggiudicazione a Meranese Servizi S.p.A. della gara per il servizio di lavaggio e supporto nelle cucine del Comprensorio Sanitario di Bressanone. Il ricorrente contestava l’anomalia dell’offerta vincitrice e la presunta insostenibilità economica, lamentando la sottostima di alcune voci di costo. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che le doglianze fossero in gran parte infondate o, ove parzialmente fondate, comunque irrilevanti rispetto all’equilibrio economico generale dell’offerta, già coperta da ampie riserve economiche e utile. La stazione appaltante aveva svolto correttamente la verifica di anomalia secondo i principi consolidati di globalità e sintesi, senza errori manifesti o irragionevolezze. Rigettato anche il risarcimento richiesto dal ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha stabilito che, nell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, la verifica di anomalia dell’offerta nelle gare pubbliche deve essere condotta su base globale e sintetica, avendo riguardo all’attendibilità complessiva della proposta economica, non sulle singole voci isolate. La valutazione compiuta dalla stazione appaltante costituisce esercizio di un potere tecnico-discrezionale, censurabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica erroneità o manifesta irragionevolezza. Nel caso specifico, pur riconoscendo alcune incongruenze parziali nelle voci di costo indicate dal ricorrente (ad es. mancata imputazione del coordinatore di livello 4, errato ricorso al lavoro supplementare, attribuzione di livelli contrattuali), il Collegio ha accertato che tali elementi non compromettevano la sostenibilità complessiva dell’offerta. Le ampie riserve accantonate e l’utile d’impresa risultano idonei ad assorbire eventuali costi non conteggiati. Inoltre, la stazione appaltante ha correttamente applicato il procedimento di verifica dell’anomalia, richiedendo giustificazioni sulle voci di costo più rilevanti, senza obbligo di analizzare minutamente ogni singolo aspetto. La sentenza esclude che vi sia stato un comportamento illecito o irregolare da parte della stazione appaltante e ribadisce che il rispetto dei minimi salariali e dei diritti dei lavoratori era assicurato dal rispetto del CCNL di settore. Non sussistendo presupposti per l’annullamento dell’aggiudicazione né per la richiesta di risarcimento, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

L’articolo 11 è richiamato rispetto al principio per cui i lavoratori impiegati nell’appalto devono essere tutelati dal contratto collettivo nazionale di settore, con obbligo di rispettare le condizioni minime salariali e normative. Il Tribunale sottolinea che, nel caso di specie, l’offerta e l’organizzazione del personale rispettano il CCNL di riferimento, in particolare per quanto riguarda le modalità di assorbimento dei lavoratori e la legittimità delle voci di costo (es. assistenza sanitaria integrativa, livelli di inquadramento), assicurando la tutela dei diritti dei lavoratori come richiesto dall’art. 11.

Articolo 41

L’articolo 41 è richiamato per evidenziare l’importanza della corretta progettazione dell’appalto e della determinazione dei costi necessari a garantire la qualità e la sostenibilità economica del servizio. Il Tribunale rileva che la struttura dell’offerta aggiudicataria, anche grazie alle riserve e alla pianificazione economica presentata, soddisfa i requisiti progettuali di completezza e affidabilità richiesti dalla disciplina, rispettando il quadro dei livelli di progettazione e la trasparenza dei corrispettivi previsti dall’art. 41.

Articolo 60

L’articolo 60 è stato menzionato per quanto attiene alla possibilità di revisione prezzi, in particolare in riferimento alla doglianza sulla mancata considerazione dell’adeguamento per incremento IPCA. Il Tribunale spiega che eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale o da variazioni significative dell’inflazione potranno essere assorbiti tramite i meccanismi di revisione previsti dall’art. 60, escludendo che tali voci dovessero essere già incluse come costi certi nell’offerta iniziale.

Articolo 110

L’articolo 110 è il fulcro della controversia: disciplina il subprocedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. Il Tribunale ne conferma l’interpretazione secondo cui la stazione appaltante deve valutare la congruità e la sostenibilità dell’offerta nel suo complesso, senza essere obbligata ad escludere l’operatore per ogni singola voce contestata, ma solo in presenza di una complessiva inattendibilità o violazione manifesta degli obblighi di legge (salari minimi, sicurezza, ecc.). Nel caso concreto, la verifica dell’anomalia è stata svolta correttamente, ed eventuali errori marginali non hanno inficiato la ragionevolezza dell’offerta.

Articoli di riferimento