01/10/2024
Art. 11

Annullamento dell’esclusione per mancata equivalenza CCNL e risarcimento per equivalente in procedura negoziata di lavori pubblici

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha annullato l’esclusione di una ditta (SIRIMED SRL) dalla gara per lavori di adeguamento impiantistico presso la ASST di Mantova, ritenendo ingiustificata la decisione di escludere l’offerta basata su un CCNL diverso da quelli indicati nel disciplinare e sul dubbio di offerta anomala. La sentenza accoglie la domanda risarcitoria per equivalente, fissando un indennizzo economico in favore della ricorrente, e rigetta la contestazione circa l’urgenza della consegna lavori.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza analizza la legittimità dell’esclusione dalla gara dovuta alla presunta non equivalenza del CCNL utilizzato dalla ricorrente rispetto a quelli indicati nel disciplinare e alla sostenibilità dell’offerta in relazione al ribasso anomalo. Il TAR ritiene che la stazione appaltante non abbia adeguatamente motivato l’esclusione: il ribasso offerto è compatibile con le soglie di anomalia e con dati di mercato, e la valutazione dell’equivalenza dei contratti collettivi non è stata sufficientemente istruita, specie considerando che il CCNL Terziario Confcommercio applicato dalla ricorrente risulta comparabile in tutela economica e normativa con quelli previsti. Inoltre, la decisione della ASST non ha tenuto conto della possibilità di aggiornare i preventivi scaduti né ha considerato che il rischio di aumento costi è a carico dell’impresa. Il TAR conferma la legittimità della consegna anticipata dei lavori per motivi di interesse pubblico. Infine, per l’impossibilità materiale di eseguire materialmente i lavori affidandoli di nuovo alla ricorrente, la tutela richiesta è quella risarcitoria per equivalente. La quantificazione economica tiene conto di una riduzione del lucro cessante per inflazione e costi e include anche il danno emergente e curricolare. La sentenza incarica la ASST di corrispondere la somma entro 60 giorni con interessi in caso di ritardo.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

L’articolo 11 è centrale per la valutazione della corretta applicazione dei CCNL da parte della ricorrente. Esso stabilisce che le imprese possono applicare contratti diversi da quelli indicati nella gara, a condizione che garantiscano equivalenti tutele economiche e normative. La sentenza interpreta l’art. 11 nel senso che la stazione appaltante non può imporre in modo rigido i CCNL specificati, ma deve accertare l’equivalenza complessiva. Nel caso, la ASST non ha adeguatamente valutato o motivato l’eventuale inesistenza di equivalenza fra il CCNL Terziario Confcommercio applicato dalla ricorrente e i CCNL indicati nel disciplinare, violando quindi i principi di cui all’articolo.

Articoli di riferimento