Legittimità dell’approvazione e aggiudicazione dei lavori per il nuovo centro comunale di raccolta rifiuti di Sarnico: respinto il ricorso dei proprietari confinanti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso delle società Ferretti S.p.A. e RAM S.p.A., proprietarie di terreni confinanti con l’area oggetto di trasformazione, volto ad annullare gli atti amministrativi relativi all’approvazione e all’affidamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta rifiuti a Sarnico. Le ricorrenti contestavano, tra l’altro, la modifica della destinazione urbanistica, la violazione di una precedente convenzione urbanistica che destinava l’area a parcheggio, la carenza di approfondimenti tecnici nei vari livelli progettuali e l’illegittimità della procedura di gara. Il TAR ha ritenuto legittima l’azione amministrativa del Comune, affermando la correttezza delle scelte urbanistiche, la congruità tecnica degli atti progettuali e l’assenza di un diritto delle ricorrenti a mantenere inalterata la precedente destinazione dell’area oggetto di convenzione urbanistica. Inoltre, il TAR ha escluso la legittimazione delle ricorrenti a impugnare atti relativi alla procedura di gara, non avendo esse partecipato alla stessa.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha motivato la decisione anzitutto riconoscendo la legittimazione delle ricorrenti solo rispetto agli effetti urbanistici e ambientali dell’opera come proprietarie confinanti (vicinitas), negandola invece per la parte relativa alla procedura di gara. Quanto alla modifica della destinazione urbanistica da parcheggio a centro di raccolta rifiuti, il TAR ha chiarito che una convenzione urbanistica stipulata con privati non vincola indefinitamente l’ente pubblico, che può mutare la destinazione delle aree pubbliche per sopravvenuti interessi collettivi, purché sia fornita adeguata motivazione e non sia recato un pregiudizio sproporzionato alle legittime aspettative dei privati. In merito agli approfondimenti tecnici richiesti in fase progettuale, il TAR ha ritenuto i livelli di istruttoria e gli allegati tecnici sufficienti sia nella fase di fattibilità che in quella esecutiva, rilevando che le contestazioni delle ricorrenti erano generiche e non supportate da elementi tecnici concreti. Per quanto riguarda la procedura di gara (affidamento lavori), le doglianze sono state considerate inammissibili, dato che le ricorrenti non hanno preso parte alla procedure, e comunque non sussistono vizi invalidanti nei provvedimenti adottati. La sentenza sottolinea inoltre che, in sede di variante urbanistica generale, la mancata notifica ai privati è irrilevante se l’atto è di portata generale e pubblicato sul bollettino ufficiale. Nel complesso, il TAR valuta positivamente la motivazione e la coerenza delle scelte amministrative, respingendo tutte le censure e ordinando la compensazione delle spese processuali.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 50 del D.lgs. 36/2023 è richiamato in relazione alle modalità di affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti, in quanto la procedura di gara è stata gestita come procedura negoziata senza bando per importo sotto soglia, con selezione dell’aggiudicatario in base al criterio del prezzo più basso. Il TAR ricostruisce il percorso procedurale e conferma la legittimità dell’iter seguito dal Comune di Sarnico, rilevando che non sussistono vizi di legittimità nell’applicazione di questo articolo. Peraltro, le censure mosse dalle ricorrenti sulle modalità di gara sono dichiarate inammissibili, non essendo esse soggetti partecipanti alla gara e quindi privi di interesse diretto e legittimazione ad agire su questo profilo.



