03/04/2026
Art. 15Art. 16Art. 71Art. 95Art. 108

Gara per la Direzione Lavori e Riqualificazione del Centro Sportivo Italcementi – Rigetto del Ricorso contro l'Aggiudicazione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Brescia ha respinto il ricorso presentato dal secondo classificato contro l'aggiudicazione della gara bandita dal Comune di Bergamo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura nell’ambito del project financing per la riqualificazione del Centro Sportivo Italcementi. La ricorrente sosteneva che il raggruppamento vincitore fosse incompatibile per precedenti rapporti professionali (progettazione svolta per il costruttore aggiudicatario dell’opera) e per conflitto di interessi, ipotizzando anche un indebito vantaggio competitivo. Il TAR ha escluso tutte le eccezioni, ritenendo che non sussistano le incompatibilità di legge né conflitti di interesse concretamente provati, affermando che la procedura si è svolta correttamente. Spese compensate.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR ruota attorno a tre motivi di ricorso, tutti rigettati per infondatezza. Secondo il giudice, l’art. 15 del d.lgs. 36/2023 non impedisce che un soggetto che abbia svolto attività di progettazione per il concessionario possa partecipare alla gara per la direzione lavori, salvo sussistenza di un collegamento societario effettivo non riscontrato nel caso concreto. Non è sufficiente un semplice rapporto professionale pregresso. In punto conflitto di interessi (art. 16 e art. 95), il TAR evidenzia che l’esclusione è misura ultima e solo se la situazione non è altrimenti risolvibile, onere della prova che non è stato soddisfatto dalla ricorrente: la stazione appaltante ha correttamente valutato la posizione delle società, adottando idonee cautele e ripartizioni di compiti interne al raggruppamento. Quanto al vantaggio competitivo, non è risultato provato che le conoscenze acquisite come progettisti abbiano alterato la concorrenza, né che la differenza di punteggio dipendesse da informazioni privilegiate. La stazione appaltante ha seguito la procedura aperta ex art. 71, assegnando la gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108). Il contratto resta valido, nessun risarcimento o subentro. Le spese sono compensate per la natura interpretativa della controversia.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 15

Invocato dalla ricorrente riguardo al divieto di attribuire il ruolo di direttore lavori a soggetti collegati al contraente del partenariato pubblico-privato. Il TAR interpreta restrittivamente la norma: solo nel caso sussista un reale collegamento societario (non provato in causa) si configura l’incompatibilità. Non basta un incarico professionale pregresso (come la progettazione) per escludere la partecipazione.

Articolo 16

Richiamato per la disciplina sul conflitto di interessi. Il TAR ribadisce che la semplice possibilità astratta di conflitto non basta: è necessario che vi sia un rischio concreto, dimostrato secondo l'onere probatorio specifico previsto dalla norma. Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva valutato la situazione, concludendo motivatamente per l'assenza di un conflitto non risolvibile.

Articolo 71

Norma posta a fondamento della procedura di gara scelta (procedura aperta), correttamente applicata dal Comune di Bergamo che ha consentito la più ampia partecipazione di operatori economici, senza vizi segnalati dai ricorrenti.

Articolo 95

Invocato in relazione alle cause di esclusione non automatica (in particolare il conflitto di interessi e la distorsione della concorrenza). Il TAR chiarisce che la norma prevede l’esclusione come extrema ratio; nel caso concreto, la stazione appaltante ha svolto puntuale istruttoria e non sono emerse situazioni ineliminabili di conflitto o distorsione.

Articolo 108

Stabilisce il criterio di aggiudicazione applicato nel caso: offerta economicamente più vantaggiosa qualità/prezzo. Il giudice rileva che la valutazione delle offerte si è svolta secondo i criteri predeterminati e in modo trasparente, e che le differenze di punteggio fra gli operatori sono dipesi da oggettive diverse esperienze e caratteristiche tecniche, non da vantaggi indebiti.

Articoli di riferimento