Riammissione alla Gara e Legittimità del Bando sull’Affidamento della Concessione Demaniale nel Porto di Desenzano del Garda
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Brescia ha riunito e deciso i ricorsi di Nautica Carlo srl ed Eco Motors CI srl avverso l’esclusione dalla gara per la concessione dell’area demaniale portuale di Desenzano del Garda, rigettando in gran parte le contestazioni di Nautica Carlo srl contro il bando e accogliendo il ricorso di Eco Motors CI srl contro la propria esclusione. Il Tribunale ha chiarito che le cause di esclusione dalla gara devono essere interpretate restrittivamente e che irregolarità formali nella presentazione dei documenti (ad esempio, collocazione del documento di identità o cauzione in altro plico) non giustificano l’esclusione automatica, dovendo prevalere il principio del soccorso istruttorio e della massima partecipazione. Sono stati respinti anche i motivi incidentali che chiedevano l’esclusione di Eco Motors CI srl per supposti illeciti professionali e fiscali. Consolidata la riammissione alla gara di Eco Motors CI srl, ora vincitrice, il TAR ha compensato le spese fra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta un articolato contenzioso amministrativo sorto nell’ambito di una procedura di gara pubblica per la concessione di un’area portuale. Il TAR ha preliminarmente riunito due ricorsi: quello di Nautica Carlo srl (che richiedeva la sospensione della gara e la proroga della precedente concessione e si doleva di varie clausole del bando) e quello di Eco Motors CI srl (avverso la propria esclusione per vizi formali nella presentazione della documentazione). Il Tribunale ha ritenuto infondate o superate le principali censure contro il bando (divieto di avvalimento, pubblicazione solo locale, base d’asta elevata, utilizzo non digitale della procedura), evidenziando mancanza di interesse concreto e sottolineando che la partecipazione alle gare non può essere condizionata alla rinuncia a contenziosi pendenti, se non in casi debitamente accertati. Decisive sono le statuizioni sulle esclusioni: secondo il TAR, qualora la documentazione formalmente richiesta dal bando sia comunque presente, anche se in un involucro diverso da quello prescritto, e in mancanza di violazione della segretezza o alterazione della concorrenza, deve essere applicato il soccorso istruttorio, annullando l’esclusione automatica. Il principio di tassatività delle cause di esclusione e quello di massima partecipazione impongono infatti una lettura non formalistica eccessiva degli adempimenti documentali. Analogamente, irregolarità sulla collocazione della cauzione provvisoria non legittimano l’esclusione. Quanto al ricorso incidentale (Nuova General Nautica srl), il TAR ha ritenuto che la mancata presentazione dei bilanci sociali da parte di Eco Motors CI srl non costituisce causa di automatica esclusione, non trattandosi di requisito necessario per la concessione né di illecito ex codice degli appalti, respingendo così le ulteriori contestazioni. L’esito conferma la riammissione alla gara di Eco Motors CI srl, da cui discende la legittimità della sua aggiudicazione della concessione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è stato centrale nell’annullare le esclusioni automatiche per irregolarità formali: il TAR ha affermato che solo le cause di esclusione tassativamente previste dal codice possono impedire la partecipazione alla gara. Non sono legittime ulteriori esclusioni introdotte dal bando o derivanti da una lettura formalistica. È stato altresì valorizzato il principio di massima partecipazione, che richiede interpretazione restrittiva delle clausole escludenti e applicazione del soccorso istruttorio.
La violazione dei principi di digitalizzazione nella gestione della gara è stata contestata da una delle parti, che lamentava la mancata adozione della piattaforma digitale. Il TAR, pur riconoscendo l’obbligatorietà della digitalizzazione ai sensi dell’art. 19, ha concluso che, in mancanza di un concreto pregiudizio derivato dalla procedura manuale, non sussisteva l’interesse attuale a far valere la censura.
La supposta violazione della pubblicazione a livello nazionale del bando è stata oggetto di doglianza, con riferimento all’art. 85. Il TAR ha ritenuto che, nonostante il bando non fosse stato pubblicato secondo le forme nazionali/europee, la concreta possibilità di partecipazione alla gara da parte della ricorrente escludeva un pregiudizio effettivo e quindi un interesse concreto a far ripetere la gara per tale vizio.
Richiamato nel ricorso incidentale, viene spiegato che le cause di esclusione per illeciti professionali e per gravi violazioni fiscali (ex art. 95) devono essere interpretate restrittivamente. Nel caso di specie, il mancato deposito dei bilanci sociali di Eco Motors CI srl non concretizzava né un'ipotesi di illecito professionale né una grave violazione fiscale ai sensi dell’art. 95. Il TAR ha escluso che vi fossero i presupposti per l’esclusione ai sensi di questa disposizione.
Contestato dalla ricorrente il divieto di avvalimento posto dal bando; il TAR ha spiegato che nel caso delle concessioni, l’avvalimento può essere escluso se non previsto dalla legge o se non necessario rispetto all’oggetto e alle finalità dell’affidamento. Il divieto non risultava quindi illegittimo nella fattispecie concreta.
Le censure sulla pubblicazione e trasparenza del bando sono state valutate anche alla luce dell’art. 182, che impone trasparenza e pubblicità adeguata. Anche in questo caso, il TAR ha sottolineato che non sussisteva un concreto interesse della ricorrente, che ha comunque potuto partecipare alla selezione.
Richiamato nella parte della sentenza che esamina i meccanismi di selezione delle offerte e la possibilità di applicare soccorso istruttorio. Si evidenziano i poteri della stazione appaltante di richiedere requisiti proporzionati e di ricorrere a strumenti di sanatoria delle irregolarità formali, favorendo così la massima partecipazione e la concorrenza effettiva, in linea con l’articolo.



