05/12/2024
Art. 10

Esclusione da gara per mancato possesso del requisito tecnico di autenticazione software: conferma della natura di requisito di partecipazione e corretto rigetto del ricorso

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Sintesi della Sentenza

La società Kria s.r.l. è stata esclusa da una gara per l’affidamento di un servizio di noleggio sistemi di rilevamento infrazioni stradali a causa della mancata dimostrazione, entro il termine di presentazione dell'offerta, del possesso del requisito tecnico obbligatorio relativo al sistema di autenticazione software con SPID e CIE. La richiesta di chiarimenti fornita in seguito (soccorso istruttorio) non ha sanato la carenza, poiché non si poteva integrare l’offerta tecnica originaria. La clausola del capitolato che prevede l’esclusione in caso di mancato possesso di tali requisiti è legittima e non contrasta con i principi di tassatività delle cause di esclusione stabiliti dal d.lgs. 36/2023. Il ricorso è pertanto respinto e la Società non ha diritto alla riammissione né al risarcimento.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che i requisiti tecnici essenziali indicati nel capitolato di gara vanno considerati requisiti di partecipazione, dunque devono essere posseduti e dimostrati al momento della presentazione dell’offerta. La mancata dimostrazione entro tale termine comporta l’esclusione automatica del concorrente. Il soccorso istruttorio può essere utilizzato solo per chiarire o completare documenti già prodotti, ma non per modificare o integrare elementi essenziali dell’offerta tecnica. Inoltre, la clausola di gara che prevede l’esclusione in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi tecnici è corretta e non illecito ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Contratti, perché tale principio di tassatività riguarda solo le cause di esclusione di ordine generale (artt. 94 e 95) e non le cause relative ai requisiti specifici di partecipazione tecnica o economica definiti dalla legge di gara. Pertanto, l’esclusione di Kria s.r.l. è stata legittima e il ricorso introduttivo respinto; il successivo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

L'articolo 10 è stato richiamato per chiarire il principio di tassatività delle cause di esclusione. La sentenza interpreta che tale principio si applica solo alle cause di esclusione di ordine generale previste dagli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, mentre le stazioni appaltanti possono legittimamente prevedere ulteriori requisiti tecnico-professionali di partecipazione, che costituiscono condizioni essenziali per l’ammissione alla gara. Pertanto, la clausola del capitolato che determina l’esclusione per mancato possesso del requisito tecnico è valida e non contrasta con l’art. 10.

Articoli di riferimento