11/08/2025
Art. 187Art. 191

Illegittimità dell'affidamento diretto del servizio di illuminazione votiva senza deliberazione consiliare: annullamento provvedimento dirigenziale del Comune di Scanzorosciate

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia-Brescia ha accolto il ricorso della Epis Felice s.r.l. contro il Comune di Scanzorosciate, annullando parzialmente la determina con cui era stato affidato direttamente a Bergamo Servizi Cimiteriali S.r.l. il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali. Il tribunale ha ritenuto che l'affidamento rappresentasse un appalto di servizi e non una concessione e che, trattandosi di una rilevante modifica del modello gestionale (dalla concessione all'appalto), la scelta doveva essere deliberata dal Consiglio comunale e non decisa dal dirigente. Le altre censure sono state dichiarate assorbite.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sull’inquadramento giuridico dell’affidamento del servizio di illuminazione votiva come appalto di servizi, in quanto la remunerazione del servizio proviene direttamente dall’amministrazione senza trasferimento del rischio operativo sull’appaltatore. Rilevata questa qualificazione, il TAR ha applicato la normativa sugli atti fondamentali degli enti locali rilevando che il passaggio dal precedente modello (concessione) a quello dell’appalto costituisce una novazione oggettiva del rapporto che richiede una deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), TUEL. L’atto adottato dal dirigente è stato dunque ritenuto illegittimo e annullato per questo vizio, mentre le altre questioni (come la mancata quantificazione dell’indennizzo per gli investimenti non ammortizzati, la qualificazione come concessione e l'omessa gara) sono state dichiarate assorbite in quanto la decisione sulla competenza era pregiudiziale e decisiva per la controversia.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 187

L'articolo è stato invocato dalla ricorrente per affermare che, qualora l'affidamento fosse stato qualificato come concessione e di importo inferiore alla soglia europea, non sarebbe stato comunque legittimo l'affidamento diretto, ma avrebbe richiesto almeno una procedura negoziata con consultazione di dieci operatori economici. Tuttavia, il TAR ha considerato la questione assorbita a seguito della qualificazione dell'affidamento come appalto (e non come concessione).

Articolo 191

L’articolo è stato richiamato per contestare la mancata previsione, nella nuova determina di affidamento, dell’indennizzo a favore del precedente gestore per gli investimenti non ancora ammortizzati, in caso di subentro. La questione, però, è stata assorbita dal vizio principale della procedura di affidamento, che ha determinato l’annullamento della determina per incompetenza dell’organo che l’ha adottata.

Articoli di riferimento