Revoca dell'esclusione dalla gara per valutazione errata della congruità dell'offerta e corretta applicazione dei CCNL
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ha accolto parzialmente la richiesta cautelare presentata da Sirimed Srl che era stata esclusa da una gara negoziata per l'affidamento di lavori di adeguamento impiantistico. Ha sospeso l'efficacia dell'esclusione e ha invitato l'ASST di Mantova a riesaminare la congruità dell'offerta della ricorrente, in particolare alla luce del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) effettivamente applicato. Il Tribunale ha sottolineato che il CCNL utilizzato dall'impresa, pur diverso da quelli prescritti nel disciplinare di gara, può essere considerato equivalente se garantisce condizioni economiche e normative non inferiori. Nel contempo i lavori già iniziati per urgenza non possono essere sospesi, per cui la tutela della ricorrente si indirizza verso un risarcimento danni eventualmente da definire in merito.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il tema della corretta valutazione della congruità dell'offerta in una procedura negoziata con criterio di aggiudicazione al minor prezzo. La stazione appaltante aveva escluso la ricorrente ritenendo che il CCNL applicato non fosse equivalente a quelli indicati nel disciplinare di gara, basando questa decisione su una comparazione economica del costo orario dei lavoratori. Tuttavia, il TAR ha rilevato che l’art. 11 del Dlgs. 36/2023 consente di applicare un contratto collettivo diverso purché garantisca tutele non inferiori. È quindi necessario un riesame più approfondito e articolato, considerando profili giuridici ed economici, evitando interpretazioni rigide che limiterebbero la concorrenza e la partecipazione. La decisione cautelare del TAR in questo senso impone all’ASST di pronunciarsi nuovamente e più dettagliatamente, ma non sospende l’esecuzione dei lavori iniziati d’urgenza, che tutelano un interesse pubblico rilevante. Il contenuto giuridico sottolinea l’equilibrio tra rispetto delle disposizioni contrattuali e flessibilità volta a garantire tutela effettiva ai lavoratori senza compromettere la concorrenza.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 11 del Dlgs. 36/2023 è centrale perché disciplina l’applicazione dei contratti collettivi nazionali nel settore degli appalti pubblici e stabilisce che, pur dovendo essere applicato il CCNL indicato nella gara, è possibile proporre contratti differenti purché garantiscano pari tutele normative ed economiche ai lavoratori. Nel caso in esame, tale norma è stata interpretata dal TAR nel senso che la stazione appaltante non può escludere un’offerta solo perché applica un CCNL diverso, purché equivalente. Il TAR ha quindi invitato l’amministrazione a un riesame più attento della congruità dell’offerta, rispettando la flessibilità consentita dall’articolo, evitando un’applicazione rigida che limiterebbe la concorrenza e la partecipazione.



