13/05/2025
Art. 60

Rigetto della compensazione prezzi per lavori collaudati secondo le disposizioni straordinarie di revisione prezzi

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato da Vitali S.p.a. che chiedeva la revisione della compensazione prezzi per lavori già completati e collaudati, basandosi sul decreto di rettifica ministeriale emesso dopo il collaudo. La Provincia di Bergamo aveva respinto la richiesta ritenendola tardiva e non applicabile ai lavori già terminati. Il Tribunale ha confermato che la compensazione prezzi prevista dalla normativa speciale si applica solo ai contratti ancora in esecuzione al momento del decreto rettificativo e non può essere estesa a rapporti contrattuali già esauriti con collaudo effettuato.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che il meccanismo di revisione o compensazione prezzi previsto dall'art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021 e successivamente rettificato dal DM ministeriale, ha natura manutentiva e si applica esclusivamente ai contratti ancora in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della rettifica. La ratio è preservare l'equilibrio contrattuale durante l'esecuzione evitando squilibri derivanti da aumenti straordinari dei prezzi dei materiali. Nel caso di specie, poiché i lavori erano stati completati e collaudati con esito positivo prima della rettifica ministeriale, non sussistevano i presupposti per richiedere ulteriori compensazioni. Pertanto, la domanda è stata dichiarata tardiva e non fondata. Il Tribunale ha inoltre confermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di revisione prezzi previste da disposizioni di legge o regolamenti ministeriali, come nel caso dell'art. 1-septies. Infine, la sentenza sottolinea che la revisione prezzi non deve essere confusa con un automatismo di indicizzazione e non elimina l'alea contrattuale propria dei contratti di durata, ma solo riequilibra situazioni di squilibrio funzionale straordinario, limitatamente a contratti non ancora esauriti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 60

L’articolo 60 del nuovo Codice degli Appalti è stato richiamato per illustrare il quadro normativo generale che disciplina la revisione dei prezzi nei contratti pubblici, evidenziando il principio secondo cui la revisione deve intervenire in presenza di variazioni significative dei costi durante l’esecuzione del contratto. Nella sentenza, l’articolo è utilizzato per sostenere che la revisione prezzi, e quindi l’adeguamento economico, trova applicazione solo nel corso dell’esecuzione del contratto e non può essere invocata per lavori già terminati e collaudati, come nel caso specifico.

Articoli di riferimento