Legittimità dell'aggiudicazione e limiti dell’accesso agli atti nella gara per la linea tranviaria di Brescia T2
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia – Brescia ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti di Vezzola S.p.A. contro l’aggiudicazione a favore dell’RTI Manelli della gara per la realizzazione della linea tranviaria T2 di Brescia. Il Tribunale ha ritenuto infondati i rilievi relativi alla corretta modalità di calcolo del consumo energetico del veicolo tramviario e alla legittimità delle migliorie progettuali proposte dall’aggiudicatario. Analogamente, ha rigettato le doglianze sulla ripartizione dei requisiti all’interno dell’RTP di progettazione. Ha poi dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di Manelli per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito del rigetto del ricorso principale. La complessità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha esaminato le contestazioni proposte da Vezzola S.p.A. sull’operato della stazione appaltante in relazione a tre profili: (i) la modalità di calcolo del parametro energetico per l’attribuzione del punteggio tecnico, (ii) la natura e l’ammissibilità delle migliorie rispetto al progetto base di gara, (iii) la ripartizione dei requisiti di qualificazione tra i componenti dell’RTP di progettazione dell’aggiudicatario. Sul primo punto, il TAR ha chiarito che la lex specialis imponeva il calcolo dei consumi energetici del veicolo con sistema di climatizzazione sempre attivo, coerentemente con i criteri di comfort richiesti e i parametri delle norme tecniche di settore. Non vi è stata alcuna manipolazione o violazione della disciplina di gara da parte della commissione, che si è limitata ad applicare in modo omogeneo tale criterio a tutti i concorrenti. Circa il secondo profilo, il Tribunale ha distinto tra varianti progettuali (non ammesse) e soluzioni migliorative (ammissibili), condividendo la valutazione della commissione che ha considerato le proposte dell’aggiudicatario come semplici migliorie tecniche e non come modifiche sostanziali del progetto posto a base di gara. In relazione alla ripartizione dei requisiti di partecipazione tra i progettisti, il TAR ha ritenuto legittima la suddivisione adottata dall’aggiudicatario, che ha rispettato sia la normativa nazionale che quella eurounitaria. Di conseguenza, non sono emersi motivi per annullare l’aggiudicazione. Quanto alla domanda di accesso agli atti, la questione era stata già definita dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto insussistente un interesse attuale all’ulteriore ostensione. À seguito della reiezione del ricorso principale, il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicatario contro Vezzola è diventato improcedibile. Data la complessità della materia, le spese di giudizio sono state compensate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è stato richiamato nella parte del giudizio relativa all’accesso agli atti di gara. Il TAR ha applicato la disciplina dell’art. 36 nel valutare la legittimità dell’ostensione solo parziale dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, rilevando che la procedura seguita dalla stazione appaltante era conforme alle disposizioni del Codice, laddove la documentazione non indispensabile non deve essere necessariamente resa nota ai sensi delle regole sulla tutela dei segreti tecnici e commerciali. Inoltre, la tempestiva comunicazione delle decisioni su richiesta di oscuramento e la possibilità di impugnazione entro dieci giorni sono state rispettate, e la questione è stata poi definitivamente decisa dal Consiglio di Stato secondo la ratio dell’articolo, che tutela sia la trasparenza della gara che la riservatezza delle informazioni non rilevanti per la valutazione delle offerte.



