14/08/2025

Esclusione per grave illecito professionale e mancato self-cleaning in gara d’appalto INPS – Rigetto del ricorso di AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Cons.

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Brescia ha respinto il ricorso di AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Cons., confermando l’esclusione disposta da INPS da una gara per lavori di adeguamento e ristrutturazione. L’esclusione è stata motivata da gravi inadempienze contrattuali sia della ricorrente che della consorziata esecutrice, con ripetuti episodi di risoluzioni per inadempimento, mancata dichiarazione nelle offerte delle relative vicende, e insussistenza – o comunque genericità – di misure di self-cleaning. Il TAR ha ritenuto legittima la valutazione di inaffidabilità, evidenziando l’ampia discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante in materia di illecito professionale grave. Non sono stati accolti i rilievi circa l’opportunità di consentire la sostituzione della consorziata esecutrice né le questioni eurounitarie prospettate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza spiega che la stazione appaltante ha ampi margini di discrezionalità nel valutare l’affidabilità degli operatori economici in presenza di gravi inadempimenti pregressi, rilevanti ai sensi della normativa sugli illeciti professionali. Nel caso di specie, sia il Consorzio AR.CO. LAVORI che la consorziata Seli Manutenzioni Generali s.r.l. sono risultati destinatari di gravi contestazioni, risoluzioni e mancata adozione di idonee misure correttive (self-cleaning), oltre a una scarsa trasparenza nelle dichiarazioni obbligatorie. Il TAR ha ritenuto conforme ai principi ed alla giurisprudenza la scelta della stazione appaltante di escludere i concorrenti sulla base dell’inaffidabilità prognostica, respingendo sia le contestazioni sulla mancata ammissione alla sostituzione della consorziata che le istanze di sospensione legate a presunte incompatibilità con il diritto UE, dato che il Consorzio era direttamente colpito da autonome cause di esclusione.