18/05/2026
Art. 10Art. 101Art. 108Art. 110Art. 174Art. 175Art. 177Art. 182Art. 193

Legittimità della disapplicazione del diritto di prelazione nella finanza di progetto e rigetto del ricorso in tema di aggiudicazione di concessione per efficientamento energetico

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio Stabile Intesa avverso l'aggiudicazione in favore di Sicebergamo della concessione per interventi di efficientamento energetico su edifici Aler, a seguito di una procedura di finanza di progetto. La ricorrente contestava la validità dell'offerta aggiudicataria sotto diversi profili (piano economico-finanziario, incentivi, cumulo di contributi, verifica di anomalia) e, sul piano procedurale, la legittimità della disapplicazione del diritto di prelazione del promotore disposta dalla stazione appaltante in conformità a una recente sentenza della Corte di Giustizia UE. Il giudice ha escluso ogni profilo di illegittimità, confermando la correttezza dei calcoli e delle procedure e la necessità della disapplicazione della prelazione in ossequio al diritto europeo.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta una gara bandita con il meccanismo della finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 d.lgs. 36/2023, in cui il ricorrente, promotore della proposta, lamentava vizi nell'offerta della società aggiudicataria, sostenendo, in particolare, l'inattendibilità del piano economico-finanziario e violazioni nella quantificazione degli incentivi pubblici. Il TAR ha ritenuto infondati tali rilievi, chiarendo che la riduzione dell'investimento rispetto ai computi estimativi deriva da economie tecniche e non da errori di calcolo, che la maggiorazione del 10% sul Conto Termico per componenti UE è legittima e che il rispetto dei massimali di incentivo è stato verificato secondo normativa e lex specialis. Il Tribunale ha inoltre ricondotto la contestata esclusione del diritto di prelazione ad un obbligo di conformazione al diritto europeo, in ragione della pronuncia C-810/24 della Corte di Giustizia UE che lo ha ritenuto restrittivo della concorrenza e incompatibile con i principi di libertà di stabilimento e parità di trattamento. Il RUP, quindi, era tenuto a disapplicare la norma interna e la clausola di gara che riconoscevano tale diritto. L'aggiudicazione in favore di Sicebergamo è stata confermata, compensando le spese in ragione della natura interpretativa delle questioni sollevate.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

Invocato dal ricorrente tra i motivi di ricorso, per evidenziare la presunta violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione. Il TAR, esaminando i motivi di ricorso, ha ritenuto che la procedura si sia svolta nella piena osservanza delle garanzie di partecipazione e delle cause di esclusione previste dalla normativa.

Articolo 101

Citato nella parte in cui il ricorrente lamentava che i vizi dell’offerta economica non sarebbero stati emendabili mediante il soccorso istruttorio, invocando il principio di immodificabilità dell’offerta. Il TAR, nel respingere il motivo, ha spiegato che la questione era superata perché non vi era stata alcuna modifica sostanziale, e che l’esercizio (ipotetico) del soccorso istruttorio su aspetti non consentiti non si era concretizzato: di conseguenza, nessun vizio era configurabile.

Articolo 108

Richiamato tra le basi normative per l’invocato vizio di aggiudicazione da parte del ricorrente, che censurava la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il TAR ha ritenuto che i criteri di aggiudicazione e la valutazione fossero correttamente applicati dall’amministrazione e che non vi fossero state violazioni delle regole sulla selezione dell’offerta migliore.

Articolo 110

Invocato dal ricorrente per lamentare l’omessa o insufficiente verifica di anomalia dell’offerta (sostenibilità economico-finanziaria). Il TAR ha ritenuto che, accertata la regolarità dell’offerta e l’infondatezza dei presupposti di anomalia, non sussistesse l’obbligo di approfondite verifiche in materia di offerte anormalmente basse.

Articolo 174

Invocato insieme agli altri articoli sulla finanza di progetto per contestare la corretta applicazione della disciplina sul partenariato pubblico-privato. Il TAR, confermando la correttezza del procedimento, ha implicitamente ribadito l’applicazione delle regole generali sui partenariati pubblico-privati e la traslazione del rischio operativo.

Articolo 175

Richiamato tra i motivi di ricorso (in combinato con gli altri articoli del Titolo), e valutato dal TAR per affermare il corretto svolgimento delle fasi di programmazione e valutazione di sostenibilità economico-finanziaria nella procedura di project financing.

Articolo 177

Invocato dal ricorrente in relazione all’equilibrio economico-finanziario della concessione. Il TAR ha affermato che tale equilibrio era stato garantito e che la critica ricorrente poggiava su una erronea ricostruzione dei dati economici, rilevando quindi la correttezza della procedura rispetto ai parametri di traslazione del rischio e sostenibilità previsti dalla norma.

Articolo 182

Citato tra i riferimenti normativi, e rilevante per la valutazione della correttezza della procedura di pubblicazione e predisposizione dei bandi di gara. Il TAR ha implicitamente confermato la piena trasparenza e correttezza della fase prodromica all’aggiudicazione.

Articolo 193

Al centro della vicenda, poiché regolamenta la finanza di progetto, la procedura di gara e il contestato diritto di prelazione in favore del promotore. Il TAR ha specificamente affrontato la questione dell’art. 193, comma 12, rilevando l’obbligo per la stazione appaltante di disapplicare la disposizione in conseguenza della sopravvenuta dichiarazione di incompatibilità con i principi europei da parte della Corte di Giustizia UE (sentenza C-810/24), annullando così la parte della lex specialis che attribuiva la prelazione.

Articoli di riferimento