20/01/2025
Art. 2

Esclusione per illecito professionale grave e escussione cauzione in gara d'appalto per lavori di riqualificazione parco comunale

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso di Gruppo Sapa S.r.l., esclusa da una gara d’appalto per omessa dichiarazione di due risoluzioni contrattuali per inadempimento. La stazione appaltante ha giustamente applicato gli articoli del Codice degli Appalti che prevedono l’esclusione per illecito professionale grave e l’escussione della garanzia provvisoria. La mancata dichiarazione è stata considerata una condotta grave e dolosa che ha inciso sull’affidabilità dell’operatore. Inoltre, il contraddittorio è stato rispettato e la garanzia escussa appropriatamente, essendo la violazione imputabile al concorrente.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha confermato che l’esclusione dalla gara è legittima ai sensi dell’art. 95 comma 1 lett. e) e art. 98 del d.lgs. 36/2023, poiché Gruppo Sapa S.r.l. ha omesso di dichiarare due risoluzioni contrattuali per grave inadempimento intervenute nel 2023, violando il dovere di trasparenza e integrità richiesto agli operatori economici. Tale omissione è stata valutata come un grave illecito professionale, anche ai sensi della lettera b) dell’art. 98, in quanto la condotta è stata fuorviante e avrebbe potuto influenzare le decisioni nella procedura di gara. Il Tribunale ha escluso la rilevanza delle giustificazioni addotte dall’impresa sull’istruttoria ANAC e ha ribadito l’autonomia valutativa della stazione appaltante rispetto al Casellario Informatico e all’autorità giudiziaria. Inoltre, sotto il profilo procedurale, è stato rispettato il contraddittorio con comunicazione dell’avvio del procedimento e acquisizione delle memorie difensive. Quanto all’escussione della cauzione provvisoria, essa è stata ritenuta legittima e proporzionata, in quanto conseguenza di un comportamento doloso, e non automatica come contestato dal ricorrente. Il richiamo al precedente Consiglio di Stato è stato ritenuto inapplicabile per le differenti circostanze, importo e assenza di sanzioni analoghe. Infine, il principio di fiducia reciproca previsto dall’art. 2 del Codice Appalti integra l’obbligo di buona fede degli operatori nella dichiarazione dei fatti rilevanti per la gara.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 2

L’art. 2 è richiamato per sottolineare il principio di fiducia reciproca tra amministrazione e operatori economici. La condotta omissiva e fuorviante del ricorrente è stata considerata una violazione del dovere di buona fede e di correttezza che costituisce un principio fondamentale nei contratti pubblici.

Articoli di riferimento