Improcedibilità del ricorso contro l’esclusione da gara d’appalto per carenza ab origine dei requisiti SOA della consorziata designata
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dal Consorzio Stabile Soledil contro la propria esclusione dalla gara d’appalto per i lavori di riqualificazione energetica della scuola di via Vailate (Agnadello). Il ricorso era fondato sulla contestazione del provvedimento di esclusione, motivato dalla mancata sussistenza, in capo alla consorziata esecutrice Edilcim s.r.l., dei requisiti SOA nella classe richiesta dal disciplinare di gara. La sentenza riconosce che Soledil ha manifestato, nelle more del giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse, non avendo impugnato tempestivamente l’aggiudicazione definitiva a terzi e avendo rinunciato all’azione. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni trattate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il caso di esclusione di un consorzio stabile da una gara d’appalto a causa della mancanza dei requisiti di qualificazione SOA in capo alla consorziata indicata come esecutrice dei lavori. In base alla nuova disciplina dell’art. 67 del Codice Appalti, dopo la riforma del 2024, è richiesto che le consorziate nominate per l’esecuzione siano già in possesso, in proprio o mediante avvalimento formale, dei requisiti di qualificazione alla data di presentazione dell’offerta. Non è più ammesso il cosiddetto 'cumulo alla rinfusa', ossia avvalersi tacitamente delle qualificazioni del consorzio in caso di carenza della consorziata. In questo caso, non potendo la consorziata Edilcim vantare, né in proprio né tramite avvalimento, la SOA di classe sufficiente, la stazione appaltante ha escluso correttamente il consorzio, ritenendo inapplicabile il soccorso istruttorio per carenze sostanziali di requisiti e non per mere irregolarità formali. La parte ricorrente ha successivamente perso interesse al giudizio perché non ha impugnato l’aggiudicazione disposta a favore di terzi e, di fatto, ha abbandonato il ricorso, determinando la dichiarazione di improcedibilità. La sentenza conferma pertanto la centralità del possesso dei requisiti in capo all’esecutore effettivo individuato dal consorzio e la non sanabilità di tale carenza col soccorso istruttorio.
Collegamenti al Codice Appalti
La sentenza si fonda sull’interpretazione dell’art. 67 del d.lgs. 36/2023, come modificato dal correttivo d.lgs. 209/2024, che stabilisce l’obbligo, per i consorzi stabili che designano consorziate esecutrici dei lavori, di dimostrare che queste siano in possesso del requisito di qualificazione prescritto (SOA nella categoria e classe richiesta), già al momento della presentazione dell’offerta, in proprio o mediante avvalimento ai sensi dell’art. 104. La norma non concede più la possibilità di 'cumulo alla rinfusa' delle qualificazioni tra consorzio e consorziate, chiarendo che la carenza del requisito in capo alla consorziata è causa di esclusione non sanabile. Il TAR ha applicato rigorosamente tali principi, ritenendo corretta l’esclusione e rigettando le pretese di sanatoria tramite soccorso istruttorio o modifiche postume della compagine esecutrice.



