27/07/2026
Art. 192

Revoca della concessione Cinema Teatro Vittoria: legittimità, ruolo della rinegoziazione e applicazione dell’art. 192 Codice Appalti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato da Cinema Teatro Vittoria S.r.l. contro la revoca della concessione per la costruzione e gestione del Cinema Teatro Vittoria da parte del Comune di Viadana. La società aveva contestato la legittimità della revoca, sostenendo che la gestione era divenuta antieconomica a causa di eventi straordinari (pandemia) e che la mancata rinegoziazione dell’equilibrio economico-finanziario violava la normativa sugli appalti. Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa sulla vertenza e ha dichiarato infondate le doglianze della ricorrente, sottolineando che la rinegoziazione della concessione è discrezionale per l’amministrazione e che il diritto di recesso del concessionario richiede una manifestazione inequivoca e puntuale, non riscontrata nel caso di specie.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza esamina la controversia tra Cinema Teatro Vittoria S.r.l. e il Comune di Viadana, originata dalla revoca della concessione gestionale e costruttiva del Cinema Teatro. Il ricorso si fondava su due livelli: la presunta illegittimità della revoca in assenza di valutazione degli eventi eccezionali (pandemia) che avrebbero alterato l’equilibrio contrattuale e la pretesa violazione delle norme ex art. 192 Codice Appalti (già art. 165 d.lgs. 50/2016), per omessa rinegoziazione richiesta dal concessionario. Il TAR ha chiarito che, in materia di concessioni pubbliche, anche nella fase esecutiva, quando l’amministrazione esercita poteri autoritativi (come rinegoziazione e revoca), la giurisdizione resta amministrativa. Sul merito, il Collegio ha stabilito che il concessionario non vanta un diritto soggettivo alla rinegoziazione; è l’amministrazione che valuta discrezionalmente l’opportunità di rivedere le condizioni, in coerenza con l’interesse pubblico. La facoltà di recesso per il concessionario è subordinata a una volontà inequivocabile e a specifiche proposte di riequilibrio che, nel caso concreto, non sono state offerte da Cinema Teatro Vittoria. Pertanto, la revoca è stata ritenuta legittima e il ricorso infondato. La sentenza evidenzia inoltre il limite della rinegoziazione, che non può comportare modifiche sostanziali o traslazione al pubblico del rischio d’impresa.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 192

L’articolo 192 del nuovo Codice degli Appalti (che sostituisce l’art. 165 d.lgs. 50/2016, espressamente menzionato nella motivazione) viene richiamato per disciplinare la possibilità di revisione del contratto di concessione in caso di eventi straordinari e imprevedibili che incidano sull’equilibrio economico-finanziario. Il TAR chiarisce che la rinegoziazione è discrezionale per l’amministrazione, che può decidere se e come intervenire, a tutela dell’interesse pubblico; il concessionario non ha un diritto soggettivo alla revisione, ma solo la facoltà di richiederla, e, in mancanza di accordo, può recedere secondo le modalità precisate nella norma. Nel caso concreto, la volontà di recesso non è stata espressa in modo inequivoco e non sono state formulate proposte concrete di riequilibrio, per cui la revoca dell’amministrazione è stata valutata legittima.

Articoli di riferimento