Gara pubblica per contratto EPC: legittima esclusione per commistione tra offerta tecnica ed economica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso di Alpha General Contractor S.r.l. contro l'esclusione dalla gara indetta da ALER Bergamo-Lecco-Sondrio per un appalto in concessione relativo a interventi di efficientamento energetico tramite contratto di prestazione energetica (EPC). L'impresa ricorrente era stata esclusa per aver inserito nella busta tecnica un elemento dell'offerta economica (percentuale di ribasso), violando il disciplinare di gara che vietava espressamente tale commistione, sanzionandola con l'esclusione automatica. Il TAR ha ritenuto corretta l’interpretazione e l’applicazione delle norme di gara da parte della stazione appaltante, confermando la legittimità dell’esclusione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si basa sul principio generale di separazione e segretezza tra offerta tecnica ed economica nelle gare pubbliche, volto a garantire l’imparzialità della valutazione tecnica. La Commissione di gara non può essere influenzata da elementi economici durante questa fase. Nel caso specifico, il disciplinare prevedeva chiaramente che la busta tecnica non dovesse contenere alcun riferimento – diretto o indiretto – all’offerta economica, pena l’esclusione. Alpha General Contractor ha violato questa regola, inserendo nella propria offerta tecnica una relazione che esplicitava la percentuale di ribasso economica, invece di limitarsi a descrivere il modello di condivisione dell’EBITDA come richiesto. Il TAR ha sottolineato che la disciplina di gara non era affatto ambigua e che, soprattutto trattandosi di operatori qualificati (ESCo), era esigibile il rispetto della distinzione tra offerte tecniche e offerte economiche. Il Tribunale ha quindi respinto tutte le doglianze della ricorrente, reputando legittima l’esclusione e la successiva aggiudicazione a Stea S.r.l., con compensazione delle spese per la complessità e novità delle questioni trattate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 200 del Codice degli Appalti definisce la disciplina dei contratti di rendimento o prestazione energetica (EPC), prevedendo che i corrispettivi per l’operatore siano connessi ai risultati misurabili di efficienza energetica. La sentenza richiama l’articolo 200 per contestualizzare la gara oggetto del giudizio, sottolineando che la procedura prevedeva proprio un EPC, in cui la remunerazione dell’aggiudicatario dipendeva dalla prestazione energetica conseguita e che pertanto le regole sulla separazione tra offerta tecnica ed economica, funzionali alla trasparenza e parità di trattamento, si applicano anche a questa tipologia di contratti. L’articolo 200 viene quindi utilizzato sia a fondamento della natura dell’appalto, sia per sostenere la rigorosità delle procedure valutative e dei divieti di commistione, ritenuti pienamente applicabili anche in ambito EPC.



