Esclusione da gara per commistione tra offerta tecnica ed economica in una concessione EPC: legittimità dell’operato della stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia Brescia ha rigettato il ricorso proposto da Alpha General Contractor S.r.l. contro l’esclusione da una gara indetta da ALER per una concessione di servizi energetici (EPC). L’esclusione è stata motivata dall’aver inserito, nell’offerta tecnica, un esplicito riferimento al ribasso economico sui canoni, in violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica stabilito dal disciplinare di gara. Il TAR ha ritenuto infondate le doglianze di Alpha, confermando che la prescrizione di legge era chiara, non ambigua, e che la violazione correttamente comportava l’esclusione automatica dalla procedura.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina la legittimità di un provvedimento di esclusione dalla gara per la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica. Alpha General Contractor aveva inserito nella propria offerta tecnica l’indicazione della percentuale di ribasso economico, elemento che, secondo il disciplinare, doveva essere contenuto esclusivamente nell’offerta economica. La ricorrente sosteneva che l’ambiguità della richiesta (relativa alla descrizione del modello di condivisione dell’EBITDA) rendesse inevitabile riferimenti numerici al ribasso anche nell’offerta tecnica. Il TAR, invece, interpretando il disciplinare e il quadro normativo, ha ritenuto che la richiesta fosse chiara e che la ricorrente, operatore del settore, avrebbe dovuto distinguere tra i due profili. Il principio generale di segretezza dell’offerta economica — derivato dalla giurisprudenza e dalle previsioni regolamentari — impone la netta separazione tra la fase tecnica e quella economica anche in procedure di concessione EPC. La violazione di questo principio, espressamente sanzionata dal disciplinare, comporta legittimamente l’esclusione automatica, senza che vi sia spazio per valutazioni in concreto sull’incidenza della violazione o sull’eventuale buona fede o inoffensività della condotta. La domanda di subentro o risarcimento è stata quindi rigettata, con compensazione delle spese, stante la novità delle questioni affrontate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 200 del Codice degli Appalti disciplina gli EPC (contratti di rendimento energetico), stabilendo le peculiari modalità di remunerazione e monitoraggio sulla base dell’efficienza energetica. Nella sentenza, il TAR richiama l’art. 200 per inquadrare la natura del contratto oggetto di gara e la struttura delle offerte richieste (tecnica ed economica), sottolineando che, anche nelle concessioni di servizi energetici, permane il principio generale di netta separazione e segretezza dell’offerta economica. La ratio della disposizione rileva sia per la definizione del modello contrattuale (incentrato sulla performance energetica) sia per la specificità della gara — ma non giustifica deroghe ai principi di trasparenza e corretta procedura, tra cui il divieto di commistione tra aspetti tecnici ed economici.



