02/05/2026
Art. 71

Annullamento della mancata aggiudicazione del Lotto 8 in una gara per materiale di consumo sanitario per difetto di motivazione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso della società Alea di Dadone Silvio e C. S.a.s. contro la decisione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari di non aggiudicare il Lotto 8 di una gara per la fornitura di materiale di consumo, ritenendo infondata e non adeguatamente motivata la scelta della stazione appaltante di escludere la fornitura per presunta inidoneità del criterio del minor prezzo. Il Tribunale ha annullato gli atti impugnati nella parte relativa al Lotto 8 e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sull’accertato difetto di motivazione nella scelta di non aggiudicare il Lotto 8. La stazione appaltante aveva ritenuto il criterio del minor prezzo inadeguato, sostenendo la necessità di valutare anche i servizi di assistenza e formazione. Tuttavia, il TAR ha rilevato che: 1) il materiale oggetto del Lotto 8 era materiale di consumo monouso già utilizzato dal personale e non necessitava di assistenza o formazione aggiuntiva; 2) altri lotti con oggetto analogo erano stati regolarmente aggiudicati con lo stesso criterio; 3) i servizi di assistenza e formazione risultavano già previsti per le apparecchiature principali nel capitolato di gara. La motivazione addotta dall’Azienda è apparsa quindi generica e non supportata da valutazioni concrete, in contrasto con i principi di trasparenza e parità di trattamento. In assenza di una precisa e documentata ragione di 'non convenienza' o 'non idoneità' delle offerte, come richiesto dall’art. 108 del Codice degli appalti, la decisione di non aggiudicare il Lotto 8 è stata ritenuta illegittima.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo 71 è stato richiamato per la procedura aperta utilizzata nella gara oggetto di causa, sottolineando il corretto svolgimento della procedura in termini di pubblicità e possibilità di partecipazione aperta a tutti gli operatori economici. La sentenza ne menziona l’applicazione per confermare la regolarità formale dell’indizione della procedura, ma la contestazione della ricorrente e la valutazione del TAR riguardano piuttosto la fase di aggiudicazione e i criteri motivazionali delle decisioni assunte sulle offerte.

Articoli di riferimento