02/05/2026
Art. 71

Annullamento della mancata aggiudicazione del Lotto 7 nella gara per la fornitura di materiale di consumo per monitor multiparametrici – Necessità di motivazione adeguata nei provvedimenti di autotutela

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso della società Alea di Dadone Silvio e C. S.a.s. contro l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, annullando gli atti con cui era stata disposta la mancata aggiudicazione del Lotto 7 di una gara d’appalto per la fornitura di materiali di consumo per monitor multiparametrici. Il Tribunale ha rilevato che la decisione di non procedere all’aggiudicazione, motivata dalla pretesa necessità di valutare anche servizi di assistenza e formazione sugli articoli forniti, era carente di un’adeguata motivazione e non giustificata alla luce dell’oggetto concreto della fornitura, né era supportata da elementi tecnici o da una valutazione comparata con altri lotti analoghi regolarmente aggiudicati.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sul principio che gli atti di autotutela della pubblica amministrazione (come la mancata aggiudicazione di un lotto in gara) devono essere adeguatamente motivati, specialmente quando si discostano dalla normale procedura, arrecando pregiudizio agli operatori economici partecipanti. Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva revocato la volontà di aggiudicare il Lotto 7, giustificando la scelta con la pretesa inidoneità del criterio del prezzo più basso, in quanto non avrebbe consentito la valutazione di servizi accessori (assistenza, formazione). Il TAR ha però rilevato che: a) il materiale di consumo in questione era tale da non richiedere ulteriori servizi rispetto a quelli già previsti nel capitolato; b) l’appalto di altri lotti similari era stato portato a termine senza analoghi rilievi; c) la stazione appaltante non aveva contestato, né fornito prova contraria rispetto agli argomenti tecnici offerti dalla ricorrente. Inoltre, il diniego di aggiudicazione risultava motivato in modo generico e non rispondeva ai principi di trasparenza, parità di trattamento e buon andamento. La decisione ha pertanto annullato gli atti impugnati limitatamente al Lotto 7, imponendo all’Azienda di riesaminare la questione con una motivazione compiuta.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo 71 è stato applicato quale base normativa per l’indizione della procedura aperta, disciplinando il diritto di accesso alla gara di qualsiasi operatore economico e le modalità di pubblicazione del bando. Il TAR ha richiamato la conformità formale della procedura (procedura aperta), pur rilevando che il problema non verteva sulla regolarità della procedura in sé, quanto sulla legittimità della mancata aggiudicazione in autotutela. Viene quindi evidenziato il rispetto della cornice procedurale generale, ma stigmatizzata la violazione dei principi di trasparenza e motivazione nel successivo esercizio del potere di autotutela.

Articoli di riferimento