Appalto per la rete idrica Olbia Nord: legittima aggiudicazione a Luppu S.r.l. – Infondato il ricorso Semplice S.r.l., improcedibile quello incidentale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso principale della società Semplice S.r.l. che chiedeva l’esclusione dell’aggiudicataria Luppu S.r.l. dall’appalto per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate di Olbia Nord, nonché l’aggiudicazione in proprio favore. Il TAR ha riconosciuto come infondate tutte le doglianze: la normativa su prodotti extra-UE non si applica agli appalti di lavori ordinari come quello in esame; l’offerta temporale della Luppu S.r.l., pur con una forte riduzione dei tempi, è stata congruamente giustificata e ritenuta realizzabile dalla stazione appaltante; non vi è obbligo di separazione di ruoli nelle figure BIM se non previsto dalla lex specialis. Di conseguenza, vista la soccombenza della ricorrente principale, il ricorso incidentale della stessa Luppu S.r.l., diretto a contestare l'ammissione della seconda classificata, viene dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono compensate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si basa su un’analisi dettagliata dei motivi di ricorso. In primo luogo, la doglianza relativa all’applicazione dell’art. 170 del Codice degli Appalti è stata respinta perché detta disposizione si applica solo ai settori speciali o agli appalti di forniture/misti, mentre il caso riguardava un appalto di lavori nei settori ordinari. In secondo luogo, circa l’offerta tempo particolarmente ridotta dell’aggiudicataria, il giudice ha confermato la discrezionalità tecnica della stazione appaltante nel valutare la congruità, ritenendo la verifica congrua e non manifestamente illogica, anche perché corredata di idonee giustificazioni e di penali contrattuali già previste. Per la questione BIM, la lex specialis non vietava la cumulabilità di ruoli, perciò la soluzione adottata dall’aggiudicataria si è ritenuta legittima. Non essendo fondate le censure di Semplice S.r.l., il contro-ricorso incidentale (cioè le contestazioni di Luppu S.r.l. sulla posizione di Semplice S.r.l.) è risultato privo di interesse e quindi improcedibile. La sentenza, pertanto, conferma pienamente la legittimità dell’operato della Stazione appaltante e dell’aggiudicazione a Luppu S.r.l.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dalla ricorrente tra i principi violati, il principio del risultato è stato implicitamente rispettato nella decisione della stazione appaltante, che ha perseguito l’interesse pubblico attraverso una corretta valutazione delle offerte in base alle regole della gara e nella massima economicità e rapidità.
Citato tra le norme asseritamente violate, il principio di fiducia ha guidato il giudizio di legittimità dell’operato della stazione appaltante e l’applicazione della discrezionalità tecnica, che il TAR ha ritenuto esercitata nel rispetto delle regole e senza colpa grave.
Il principio di buona fede e dell’affidamento tra stazione appaltante e operatori è evocato tra i principi che la ricorrente assumerebbe lesi, ma la sentenza ritiene che la stazione abbia operato secondo correttezza amministrativa e senza condotte scorrette o lesive del diritto di affidamento delle parti.
Richiamato in relazione alle figure professionali richieste per il BIM, la sentenza conferma che i requisiti tecnico-professionali (come quelli previsti per i servizi di architettura e ingegneria) vanno soddisfatti secondo lex specialis: non essendo previsto l’obbligo di esclusività delle figure BIM, non vi è motivo di esclusione.
Viene citato per la legittimità della procedura seguita (procedura aperta) e a fondamento della trasparenza e pubblicità della gara; non sono emerse violazioni procedurali inerenti alle regole di gara ex art. 71.
Motivo di ricorso incidentale riguardava la carenza dei requisiti speciali (SOA, idoneità professionale) della seconda classificata. Il TAR ha dichiarato improcedibile tale profilo data la soccombenza principale, implicitamente confermando che la verifica dei requisiti si svolge secondo quanto previsto dall’art. 100 e dalla lex specialis.
Invocato nel ricorso incidentale riguardo la validità del contratto di avvalimento della seconda classificata. Il TAR non si pronuncia nel merito per improcedibilità, ma il caso ha a che vedere con la corretta applicazione delle regole sull’avvalimento come strumento per dimostrare i requisiti di partecipazione.
Fondamento giuridico della scelta del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa), la valutazione della miglior offerta secondo un equilibrio tra qualità e prezzo è svolta dalla stazione appaltante nel rispetto delle giustificazioni offerte dagli operatori e dei parametri previsti.
La verifica di congruità dell’offerta tempo ed economica della Luppu S.r.l. è stata condotta e motivata ai sensi dell’art. 110, che attribuisce discrezionalità tecnica alla stazione appaltante, sindacabile solo per evidenti errori, qui non riscontrati.
Il disciplinare di gara rimanda all’art. 126 per la previsione di penali per ritardi nell’esecuzione e premi di accelerazione, a presidio della serietà e dell’affidabilità dell’offerta temporale proposta, e per gestire l’eventuale rischio di irrealizzabilità dei tempi offerti.
Alla base del primo motivo di ricorso principale, relativo alla presunta presenza di prodotti extra-UE superiori al 50%. Il TAR ha chiarito che l’art. 170 si applica solo ai settori speciali e agli appalti di fornitura o misti, non ai lavori ordinari come quello oggetto della gara in questione; quindi, la sua applicazione è stata esclusa dal giudice.



