Rigetto del ricorso contro l’esclusione da gara d’appalto per gravi violazioni fiscali e mancato possesso dei requisiti di affidabilità
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI) KSM S.p.A. – Security.it contro l’annullamento dell’aggiudicazione di alcuni lotti di una gara pubblica, disposto dalla Regione Sardegna a causa di gravi violazioni degli obblighi fiscali definitivamente accertate (TARI non pagata) e di debiti rilevanti della mandataria KSM. Il TAR conferma la legittimità dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 94 del Codice degli Appalti, non riconoscendo vizi nel comportamento dell’Amministrazione o nel calcolo delle soglie di gravità delle violazioni tributarie. Il giudice respinge anche la questione di costituzionalità e dichiara improcedibile il ricorso incidentale della controinteressata. Viene inoltre riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Comune di San Cesareo.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR conferma la legittimità delle determinazioni della Stazione Appaltante che, riscontrata la presenza di violazioni fiscali definitivamente accertate da parte di Security.it (avviso TARI 2018 non pagato, importo superiore a 5.000 euro e non tempestivamente contestato), ha annullato l’aggiudicazione della gara e disposto lo scorrimento della graduatoria. Il Tribunale stabilisce che la conoscenza formale o sostanziale dell’atto impositivo da parte dell’impresa rileva per integrare la definitività della pretesa tributaria. Inoltre, relativamente a KSM, la sussistenza di debiti tributari non definitivamente accertati, ma superiori alla soglia del 10% del valore della quota di partecipazione al RTI, legittima l’esclusione per gravi irregolarità. Il TAR sottolinea che il calcolo di tale soglia deve essere effettuato sulla quota di partecipazione dell’operatore economico e non sull’intero valore del lotto. La sentenza richiama e applica i principi di tassatività delle cause di esclusione e ribadisce il favor partecipationis come limite da bilanciare con l’interesse pubblico a selezionare operatori affidabili. Infine, la Corte Costituzionale ha già giudicato non irragionevole la soglia di 5.000 euro per l’esclusione automatica, rendendo infondate le questioni di costituzionalità sollevate.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato per affermare il principio di tassatività delle cause di esclusione: l’Amministrazione può escludere solo per le cause previste dal codice (artt. 94 e 95). La sentenza sottolinea che il provvedimento di esclusione è legittimo perché basato su una causa di esclusione tipizzata dal codice.
È la norma centrale su cui si fonda l’esclusione automatica del RTI: Security.it aveva una violazione fiscale definitivamente accertata (TARI 2018 non pagata, importo oltre 5.000 euro). La sentenza chiarisce che la conoscenza dell’atto impositivo e la non impugnazione nei termini fanno scattare l’automaticità dell’esclusione ai sensi di questo articolo.
Richiamato in riferimento alle cause di esclusione non automatica: il TAR esamina la situazione di KSM S.p.A., che aveva debiti tributari gravi non definitivamente accertati e valutati come indice di inaffidabilità professionale. La sentenza conferma che la soglia del 10% va calcolata sulla quota di partecipazione al raggruppamento e che la valutazione della affidabilità è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante.
Applicato per chiarire la legittimità della prosecuzione della gara da parte del RTI dopo la sostituzione ed estromissione della ex mandataria Vigilpol. La sentenza conferma la possibilità di mantenere la partecipazione se le misure richieste dal codice vengono tempestivamente adottate (comunicazione e sostituzione del soggetto non qualificato), ma ciò non elimina la necessità di possesso dei requisiti da parte delle società rimanenti.



