03/11/2025
Art. 10Art. 94Art. 95Art. 97

Esclusione automatica da una gara pubblica per irregolarità fiscale e gravi violazioni non definitivamente accertate: rigetto del ricorso di RTI KSM S.p.A. contro la Regione Sardegna

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso promosso dal RTI costituito da KSM S.p.A. avverso l’annullamento in autotutela della propria aggiudicazione di alcuni lotti per servizi di vigilanza, disposto dalla Regione Sardegna a causa di gravi irregolarità fiscali rilevate in capo ai membri del raggruppamento. Il Collegio ha riconosciuto la legittimità dell’esclusione automatica disposta dalla stazione appaltante per violazioni definitivamente accertate (avviso di accertamento TARI 2018) e per gravi violazioni non definitivamente accertate che, per importo e condotta, hanno determinato la perdita del requisito di affidabilità. Rigettati anche i motivi aggiunti e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta una complessa vicenda di esclusione da una procedura di gara pubblica dovuta a irregolarità fiscali. Nel dettaglio, la stazione appaltante ha dapprima aggiudicato alcuni lotti al RTI KSM S.p.A. – Security.it S.r.l., ma ha poi attivato l’autotutela annullando l’aggiudicazione e scorrendo la graduatoria in quanto è emersa nei confronti della mandante Security.it una violazione fiscale definitivamente accertata (TARI 2018 non pagata e non tempestivamente impugnata) e, in capo alla mandataria KSM, gravi violazioni non definitivamente accertate e superamento delle soglie di gravità previste. Il TAR ha valutato sia la fondatezza delle eccezioni procedurali (esclusione automatica) che le questioni di costituzionalità sollevate (sulle soglie e la proporzionalità), confermando però la legittimità delle esclusioni in base al dettato normativo e alla recente giurisprudenza. Il giudice ha inoltre chiarito i criteri di calcolo delle soglie di gravità, la rilevanza delle condotte omissive degli operatori e il corretto esercizio della discrezionalità tecnica da parte della stazione appaltante. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse a seguito del rigetto di quello principale. Le spese sono state liquidate secondo la soccombenza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

L’articolo 10 è stato richiamato per ribadire che le cause di esclusione nelle procedure di gara pubblica sono tassative: la stazione appaltante può escludere solo per motivi espressamente previsti dal Codice (artt. 94 e 95), come confermato dalla pronuncia. Questo fonda la legittimità formale dell’esclusione del RTI ricorrente.

Articolo 94

L’articolo 94 disciplina le cause di esclusione automatica, tra cui le violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi fiscali (ad es. l’omesso pagamento della TARI 2018). Il TAR ha verificato che nel caso concreto risultavano soddisfatti i presupposti previsti dall’art. 94, in ragione sia della definitività dell’avviso di accertamento sia della computabilità della richiesta di rateizzazione come conoscenza e acquiescenza all’atto impositivo.

Articolo 95

L’articolo 95 riguarda le cause non automatiche di esclusione, rilevanti per le gravi infrazioni non ancora definitivamente accertate. Il TAR ha esaminato nel merito il superamento della soglia di gravità per i debiti fiscali non definitivi (in capo a KSM S.p.A.), affermando che la valutazione della stazione appaltante – fondata su importi e comportamenti omissivi – era motivata, proporzionata e coerente col dato normativo.

Articolo 97

L’articolo 97 disciplina la posizione dei raggruppamenti temporanei quando uno dei membri perde i requisiti o si verifica una causa di esclusione. Nel caso di specie, la possibilità di estromettere la società Vigilpol dal RTI e di proseguire la gara era stata esercitata dai ricorrenti, ma il TAR ha confermato che ciò non esonerava comunque il raggruppamento dalla verifica dei requisiti individuali (posseduti ‘in continuità’ fino alla stipula del contratto).

Articoli di riferimento