Esclusione e annullamento dell’aggiudicazione di gara d’appalto per gravi irregolarità fiscali e inaffidabilità dell’operatore economico (RTI KSM S.p.A.-Security.it) – Conferma della legittimità da parte del TAR Sardegna
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso del raggruppamento temporaneo d’imprese tra KSM S.p.A. e Security.it, confermando la legittimità dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione di quattro lotti di una gara pubblica da parte della Regione Autonoma della Sardegna. La decisione si fonda sulla sussistenza, in capo a Security.it, di una violazione fiscale definitivamente accertata (mancato pagamento TARI 2018), nonché sull’inaffidabilità di KSM per gravi violazioni non definitivamente accertate di obblighi fiscali per importi rilevanti. Secondo il Tribunale, la Regione ha correttamente applicato le cause tassative di esclusione previste dal Codice degli Appalti, con una istruttoria congrua e una valutazione proporzionata, non ravvisando alcuna violazione costituzionale o eccesso di potere. Il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare rigorosamente le cause di esclusione tassativamente elencate dal Codice degli Appalti. La Regione Sardegna ha legittimamente annullato l’aggiudicazione in favore del raggruppamento KSM S.p.A.-Security.it perché, da un lato, la mandante Security.it aveva commesso una grave violazione fiscale definitivamente accertata, sufficiente a giustificare l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 94, e dall’altro, la mandataria KSM aveva gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate ma eccedenti la soglia del 10% del valore della quota di partecipazione ai lotti, integrando così i presupposti dell’esclusione non automatica ex art. 95, valorizzando anche la mancata comunicazione di tali criticità da parte dell’impresa. Il collegio afferma, richiamando la giurisprudenza e la Corte Costituzionale, che la soglia dei 5.000 euro per la gravità delle violazioni fiscali è conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. L’eventuale presentazione di istanza di rateizzazione non sospende la definitività della violazione ove la conoscenza dell’avviso sia chiara e non sia stato tempestivamente impugnato. La sentenza rimarca che la stazione appaltante ha condotto una valutazione approfondita e motivata sull’affidabilità e sulle violazioni in capo alle imprese, escludendo qualsiasi automatismo distonico rispetto ai principi generali dell’azione amministrativa. La posizione del Comune di San Cesareo è stata ritenuta processualmente estranea. La reiezione del ricorso principale rende improcedibile quello incidentale della controinteressata, in linea con la giurisprudenza sul principio della ragione più liquida.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato nel ricorso incidentale e nei motivi della parte controinteressata, il principio del risultato (art. 1) è la cornice che giustifica, da parte della stazione appaltante, la rigorosa selezione di operatori affidabili e la tempestiva esclusione di chi, per ragioni oggettive (irregolarità fiscali gravi e definitive), non offre garanzia di legalità e buon andamento. Il TAR ne valorizza l’applicazione nell’ambito della discrezionalità amministrativa finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico e dell’efficienza dell’azione amministrativa.
L’articolo 10 è centrale perché impone tassatività delle cause di esclusione e ne vieta l’ampliamento da parte delle stazioni appaltanti. Il TAR osserva che la Regione ha adottato esclusivamente le cause tipizzate dagli artt. 94 e 95 e che le valutazioni sulla gravità delle infrazioni sono state svolte nel rispetto del principio di massima partecipazione e proporzionalità, evitando esclusioni arbitrarie o non previste dalla legge.
L’articolo 94 è il fulcro della decisione: Security.it è stata esclusa in via automatica per violazione grave e definitivamente accertata dell’obbligo fiscale (omesso pagamento TARI 2018 superiore a 5.000 euro). Il TAR spiega che l’accertamento della definitività non viene inficiato da eventuali vizi di notifica una volta acquisita la cognizione effettiva del debito e non contestata tempestivamente. L’esclusione automatica, sancita dalla norma, trova piena applicazione in presenza di atti amministrativi impositivi non più impugnabili, integrando una causa tassativa di esclusione.
Applicato nei confronti di KSM S.p.A., l’articolo prevede l’esclusione non automatica in caso di gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate ma di importo superiore al 10% del valore della quota dei lotti. La Regione, secondo il TAR, ha correttamente apprezzato la gravità delle violazioni e la mancata comunicazione delle stesse, motivando compiutamente sull’inaffidabilità dell’operatore e sulla rilevanza delle condotte. La soglia è calcolata sulla quota di partecipazione, secondo la lettera dell’allegato II.10, non sul valore complessivo del lotto.
La norma disciplina la possibilità per i raggruppamenti di sostituire componenti venuti meno ai requisiti. Nella sentenza viene richiamata perché, nella vicenda, KSM e Security.it avevano già estromesso la precedente mandataria Vigilpol dopo la sua esclusione (ex art. 97), ma il TAR chiarisce che ciò non sana la successiva perdita dei requisiti da parte dei restanti componenti, che giustifica l’esclusione dell’intero raggruppamento.



