03/11/2025
Art. 1Art. 2Art. 10Art. 94Art. 95Art. 97Art. 110

Rigetto del ricorso di KSM S.p.A. contro l’annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni fiscali e accertamento della legittimità dell’esclusione secondo il Codice degli Appalti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso proposto dal RTI KSM S.p.A.-Security.it contro la Regione Sardegna per l’annullamento dell’aggiudicazione di diversi lotti nella gara per il servizio di portierato e vigilanza, confermando l’esclusione dovuta a violazioni fiscali gravi e/o non definitivamente accertate in capo ai membri del raggruppamento. Il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze della ricorrente in merito alla presunta inesistenza o nullità della notifica dell’accertamento fiscale, ribadendo che la conoscenza effettiva e l’inerzia nella contestazione rendono definitiva la pretesa tributaria e dunque legittimano l’esclusione automatica. Sono state inoltre respinte le censure sulla proporzionalità della soglia di esclusione e la pretesa applicabilità di criteri diversi di calcolo della gravità della violazione per i raggruppamenti. I motivi aggiunti e il ricorso incidentale sono stati dichiarati improcedibili.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il ricorso di KSM S.p.A. contro l’annullamento dell’aggiudicazione a suo favore disposto dalla Regione Sardegna per violazioni fiscali contestate ai membri del raggruppamento (in particolare alla mandante Security.it e alla mandataria KSM stessa). Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo che: (1) la violazione fiscale, consistente in un omesso pagamento TARI per il 2018, era definitivamente accertata in quanto, anche in caso di notifica viziata, la società aveva acquisito piena conoscenza dell’avviso e aveva presentato istanza di rateizzazione senza contestare tempestivamente il debito; ciò integra la causa di esclusione automatica ex art. 94; (2) la soglia di gravità di 5.000 euro, prevista dalla normativa, non è sproporzionata né incostituzionale, come confermato dalla Corte Costituzionale; (3) per la mandataria KSM, la valutazione della gravità delle violazioni fiscali deve essere rapportata al valore della quota di partecipazione all’appalto, non al valore complessivo, secondo l’Allegato II.10; la Regione ha adeguatamente motivato l’inaffidabilità di KSM in relazione ai debiti e al comportamento omissivo. Il Tribunale sottolinea inoltre che il possesso dei requisiti deve essere continuativo e che la stazione appaltante ha un dovere di accertamento e motivazione, mentre la disciplina delle esclusioni è tassativa. La richiesta di sospensione del giudizio per questioni di costituzionalità è stata respinta in virtù della recente sentenza della Corte Costituzionale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile. Le spese sono state poste a carico della parte ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Rilevato come fondamento dei principi di efficienza, affidabilità e trasparenza che guidano la valutazione della stazione appaltante nell’assegnazione e annullamento degli appalti; citato nei motivi incidentali e nelle argomentazioni della parte controinteressata a supporto della necessità di garantire la migliore selezione e la correttezza delle procedure.

Articolo 2

Richiamato nelle deduzioni incidentali come principio ispiratore delle decisioni della stazione appaltante, a giustificazione del corretto esercizio del potere discrezionale e della fiducia nell’operato amministrativo, purché fondato su oggettivi riscontri e rispetto delle regole.

Articolo 10

Applicato per sottolineare che le cause di esclusione sono tassative e non possono essere ampliate dalla stazione appaltante; la Regione ha escluso gli operatori esclusivamente per motivi previsti dal codice e ha motivato l’esclusione secondo la disciplina vincolata dall’articolo.

Articolo 94

Centrale nella decisione: la causa di esclusione automatica per violazione grave e definitivamente accertata delle obbligazioni fiscali è stata applicata a Security.it, stabilendo che la conoscenza effettiva dell’avviso di accertamento e l’omessa impugnazione hanno determinato la definitività della violazione. Il TAR ha ricostruito la fattispecie applicativa dell’art. 94 e dell’Allegato II.10 nel dettaglio.

Articolo 95

Invocato per quanto riguarda la posizione della mandataria KSM S.p.A.; il TAR ha spiegato che l’esclusione per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate richiede una valutazione di affidabilità dell’operatore e che tale valutazione è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, anche rispetto alle soglie di gravità e ai debiti accertati.

Articolo 97

Centrato sulle regole relative ai raggruppamenti temporanei, il TAR ha valutato la conformità dell’operato della stazione appaltante rispetto alle tempistiche e modalità di estromissione dei componenti privi dei requisiti, evidenziando che le misure adottate nel caso di specie non hanno impedito la sussistenza delle cause di esclusione né la perdita dei requisiti in capo al RTI.

Articolo 110

Citato nel ricorso incidentale e tra i motivi di doglianza della controinteressata relativamente alla presunta anomalia dell’offerta del RTI KSM; tuttavia, questa questione diventa improcedibile e non incide sull’esito definitivo della sentenza.

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