04/02/2026
Art. 90

Legittimità dell’aggiudicazione della gara per servizi di igiene urbana nel Comune di Arzachena: rigetto del ricorso di Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso presentato da Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. contro l’aggiudicazione dell’appalto per i servizi di igiene urbana del Comune di Arzachena alla società De Vizia Transfer S.p.A. In particolare, il giudice ha ritenuto infondate le censure mosse da Ciclat in merito a presunte carenze dell’offerta tecnica di De Vizia e ai punteggi attribuiti dalla Commissione di gara, evidenziando il rispetto dei requisiti minimi di gara e la correttezza della valutazione discrezionale della stazione appaltante. È stato altresì dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di De Vizia contro Ciclat per carenza di interesse, compensando infine le spese di lite tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza esamina dettagliatamente le doglianze di Ciclat, che contestava l’aggiudicazione per diverse presunte irregolarità dell’offerta della controinteressata De Vizia (carenze nei mezzi, indicazione di attrezzature, copertura dei servizi accessori, parco veicoli green, costi di ammortamento, ecc.). Il TAR ha analizzato tutte le questioni, ritenendole infondate o inammissibili, poiché l’offerta di De Vizia, pur presentando alcuni errori materiali, garantiva comunque il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge di gara e dagli atti di gara. Il Collegio ha inoltre rimarcato il ruolo della discrezionalità tecnica delle commissioni di gara nelle valutazioni qualitative e la mancanza di elementi idonei a ritenere inattendibile o insufficiente l’offerta vincente. Poiché il ricorso principale è risultato infondato, il ricorso incidentale di De Vizia è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 90

L’articolo 90 è stato richiamato sia nelle comunicazioni oggetto di impugnazione (le lettere di aggiudicazione e la rettifica degli atti di gara) sia per identificare la regolarità delle procedure di informativa agli operatori economici coinvolti. Il TAR ha ritenuto che le informazioni fornite dalla stazione appaltante rispettassero i termini, i contenuti e gli obblighi di trasparenza stabiliti dall’articolo 90, non ravvisando vizi nelle comunicazioni che potessero invalidare il procedimento di aggiudicazione.

Articoli di riferimento