Esclusione da gara d'appalto per modifica dei costi della manodopera in sede di giustificativi: legittimità e criteri di valutazione dell'anomalia dell'offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del TAR Sardegna respinge il ricorso della Ali Assistenza S.C.S. che era stata esclusa da una gara pubblica per aver modificato, in fase di giustificativi, i costi della manodopera rispetto a quelli dichiarati in offerta economica, dichiarando che il risparmio sarebbe stato destinato a coprire servizi migliorativi. Il Tribunale ha ritenuto legittima l’esclusione perché la modifica dei costi della manodopera costituisce un’alterazione di un elemento essenziale dell’offerta, vietata dalla normativa e dalla giurisprudenza, a tutela della parità di trattamento e delle condizioni di lavoro. I motivi aggiunti contro l’aggiudicazione alla seconda classificata sono stati parimenti rigettati, essendo le posizioni dei concorrenti non comparabili e ritenendo congrue le giustificazioni della controinteressata.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha deciso che la modifica del costo della manodopera in sede di verifica di anomalia dell’offerta non è consentita, perché costituisce un elemento essenziale e immodificabile dell’offerta economica. In questo caso, la società ricorrente aveva inizialmente dichiarato un importo pari a quello stimato dall’amministrazione, ma nelle giustificazioni aveva affermato che il costo reale era inferiore e che il risparmio sarebbe stato impiegato per le azioni migliorative. Secondo il Tribunale, questo comportamento corrisponde a una rettifica sostanziale e non a una semplice illustrazione delle componenti di costo, compromettendo i principi di tutela dei lavoratori e di parità tra operatori economici. Riguardo all’aggiudicatario, il TAR ha ritenuto che le spiegazioni fornite fossero congrue e non paragonabili al caso dell’esclusa, poiché la seconda classificata non aveva modificato i dati dichiarati. Non è stata quindi riscontrata alcuna disparità di trattamento. La sentenza, dunque, conferma la prevalenza dell’intangibilità degli elementi essenziali dell’offerta e della necessità di coerenza nelle giustificazioni in fase di verifica di anomalia.



